Ai fini del risarcimento dei danni per lesioni derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, l’articolo 139 del Codice delle Assicurazioni Private definisce il danno biologico ed opera una distinzione tra danno biologico permanente e danno biologico temporaneo.
Con una definizione che ricalca sostanzialmente quella già fornita dall’articolo 13 del Decreto Legislativo n.38/ 2000, il Codice delle Assicurazioni Private chiarisce che per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico- legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. Il danno biologico consiste, pertanto, nella menomazione temporanea o permanente dell’integrità psicofisica (comprensiva degli aspetti personali e dinamico-relazionali) passibile di accertamento e di valutazione medico legale: e ciò indipendentemente da ogni ripercussione sulla capacità di produrre reddito.
Passando ai criteri di liquidazione del danno biologico, a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidità. Tale importo è calcolato in base all’applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente.
Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l’ammontare del risarcimento del danno può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L’ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.
Giurisprudenza:
–Cass.Civ. n. 12408/2011 “I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall’art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali.”
–Cass.Civ., n.339/ 2016 “In caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purchè si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell’allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento.”
–Cass.Civ.n.18773/2016 “Il comma 3-quater dell’art. 32 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, così come il precedente comma 3-ter, sono da leggere in correlazione alla necessità (da sempre viva in siffatto specifico ambito risarcitorio), predicata dagli artt. 138 e 139 cod. ass. (che, a tal riguardo, hanno recepito quanto già presente nel “diritto vivente”), che il danno biologico sia “suscettibile di accertamento medico-legale”, esplicando entrambe le norme (senza differenze sostanziali tra loro) i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale (ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis), siccome conducenti ad una “obiettività” dell’accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi (se esistenti).
–Cass.Civ. n. 3121/2017 “Nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all’età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell’invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza.”