L’articolo 2051 del Codice Civile stabilisce che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Pertanto, il soggetto che si trova nelle condizioni di fatto di controllare i pericoli della cosa in custodia risponde dei danni, dalla stessa cagionati a causa della mera sussistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e il fatto dannoso. Per essere esente da responsabilità, il custode deve fornire la prova positiva del caso fortuito, ossia di un evento che ha interrotto il rapporto causale tra cosa e danno.
L’articolo 2051 c.c. trova applicazione nei confronti dell’ente, custode della pubblica strada, per i danni cagionati dalle insidie o dai trabocchetti presenti, quali buche ed altre irregolarità del manto stradale. Ne consegue che l’ente risponde, ai sensi dell’articolo 2051 c.c., dell’evento pregiudizievole, riconducibile a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, fatto salvo il caso in cui si accerti che l’utente danneggiato avrebbe potuto percepire o prevedere la situazione di pericolo con l’ordinaria diligenza del buon padre di famiglia.
Chi agisce per il risarcimento del danno da insidia stradale ha l’onere di provare l’esistenza del nesso causale tra la situazione di pericolo o il difetto di manutenzione e l’evento lesivo, mentre il custode convenuto deve provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, che configuri un fatto imprevedibile ed eccezionale avente carattere causale autonomo, che può essere costituito anche dal comportamento di un soggetto terzo o dello stesso danneggiato.
Giurisprudenza:
–Cass.Civ.n.18902/2015 “La responsabilità dell’ente proprietario della strada pubblica per danni derivanti dalle condizioni della stessa va ricondotta nell’alveo dell’articolo 2051 c.c., quale responsabilità oggettiva conseguente alla custodia, da accertarsi in concreto sulla base delle caratteristiche del bene in rapporto alla possibilità di controllo, salvo l’interruzione del nesso di causa per effetto del fortuito da provarsi da parte del custode. Grava sul danneggiato l’onere di provare che il danno si è verificato in conseguenza della particolare condizione del bene in custodia (nella fattispecie, il manto stradale). Grava invece sul custode (nella fattispecie, la pubblica amministrazione) l’onere di provare che il danno è stato invece cagionato dalla condotta imprudente del danneggiato, elemento equiparabile al caso fortuito e, pertanto, idoneo ad interrompere il nesso di causalità.”
-Cass.Civ.n.11802/2016 “In tema di sinistro stradale, il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta avvenuta, mentre circolava sulla pubblica via alla guida del proprio ciclomotore, a causa di una grata o caditoia d’acqua, è tenuto alla dimostrazione dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, non anche dell’imprevedibilità e non evitabilità dell’insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest’ultimo, in ragione dell’inversione dell’onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex articolo 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l’utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la prevedibilità e visibilità della grata o caditoia.”
–Cass.Civ.n. 7805/2017 “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all’art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l’amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d’olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato un sinistro stradale) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode.”