Il danno iatrogeno è un pregiudizio alla salute, provocato dalla colpa di un sanitario, che ha per effetto l’aggravamento di una patologia già esistente, a sua volta ascrivibile a colpa di terzi o a cause naturali. Può essere definito come un danno “disfunzionale” che inserendosi in una situazione in parte compromessa determina, aggravando le condizioni di salute del paziente, un incremento differenziale del danno.
Si tratta di un pregiudizio che rappresenta una sub-specie del danno biologico, giacchè incide sul medesimo bene tutelato dall’ordinamento: la salute. Tuttavia se ne differenzia per via dell’iter causale da cui origina. Il danno iatrogeno infatti si verifica all’esito della seguente successione causale: una lesione alla salute di un paziente; un intervento medico/sanitario per far fronte alla stessa; l’errore del sanitario; l’aggravamento o mancata guarigione della lesione iniziale.
Il danno iatrogeno è un danno differenziale, la cui liquidazione ha affermato la Cassazione, “deve avvenire con un criterio differenziale, pari alla differenza tra il risarcimento dovuto per il danno effettivamente residuato in corpore, meno il valore monetario ideale dell’invalidità che sarebbe comunque residuata in caso di tempestiva cura”(cfr.Cass.civ. n.13765/2018).
Più nello specifico, il giudice di legittimità ha affrontato il nodo della liquidazione del danno iatrogeno nel 2014, chiarendo che “in tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell’integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell’intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario” (Cass.civ. n.6341/2014).
Giurisprudenza:
– Cassazione civile n.24074/2017 “Nelle prestazioni medico-chirurgiche routinarie, grava sul professionista l’onere di provare che le complicanze sono state causate da un evento imprevisto ed imprevedibile, secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenza tecnico scientifiche del momento, per superare la presunzione contraria che dette complicanze sono ascrivibili ad una sua responsabilità.
In ragione di ciò, non è sufficiente che venga accertata la sussistenza di “complicanze intraoperatorie” ma, per poter escludere la responsabilità del medico, il giudice è tenuto ad accertare che le stesse siano imprevedibili ed inevitabili, che non vi sia un nesso causale tra la metodologia di intervento impiegata dal sanitario e l’insorgenza delle complicanze, oltre che l’adeguatezza dei rimedi tecnici adoperati per far fronte alle complicanze medesime”.
– Cassazione civile n.24759/2007 “Il rapporto che s’instaura tra paziente e ente ospedaliero ha fonte in un contratto a prestazioni corrispettive, consistenti, per quanto riguarda l’ente, nell’obbligo di fornire adeguate prestazioni assistenziali attraverso la predisposizione di strutture e risorse umane efficienti. Pertanto, il rigetto della domanda nei confronti del medico, non è sufficiente ad escludere la responsabilità contrattuale del presidio ospedaliero, essendo, invece necessario, nel caso di danno a neonato conseguente a parto podalico avvenuto in emergenza, assolvere all’onere di provare di aver esattamente adempiuto secondo gli standards di professionalità, efficienza e sicurezza esigibili all’epoca del fatto o di aver operato in condizioni di emergenza tali da procurare un danno iatrogeno giustificato dall’intento di salvare la vita al neonato e alla gestante”.
– Cassazione civile n.15857/2015 “A fronte di un’operazione chirurgica che sia valutata come complessa, il decorso post operatorio di per sé non può essere considerato di particolare complessità, nel senso che esso segue determinati protocolli correlati alla situazione del paziente ed esige il rispetto di standards di attenzione correlati alle condizioni del paziente, per cui a fronte di sue alterazioni è necessario individuare se esse si pongano come esiti imprevisti o se il loro manifestarsi o il loro perdurare siano nel caso concreto dovuti a una negligenza della struttura nel seguire l’evoluzione delle condizioni del paziente dopo ogni singola operazione”.