Il danno non patrimoniale è il danno che la vittima di un sinistro stradale subisce alla propria persona e viene definito dall’art.138 comma 2 cod.ass. come “la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.”. Tale tipologia di danno, detto anche biologico, viene risarcita in correlazione alla gravità delle lesioni sofferte a prescindere dalla circostanza che il danneggiato svolga o meno attività lavorativa o produttiva.

Per le “lesioni di non lieve entità”, ossia le lesioni che comportano una invalidità permanente superiore a 9 punti percentuali (cd. lesioni macropermanenti ), lo stesso art.138 cod. ass. prevede che la liquidazione del danno avvenga sulla base di un’apposita tabella, valevole su tutto il territorio nazionale, che indica sia le menomazioni all’integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti che il valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità, comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso.

Dopo l’approvazione della L.n.124/2017, per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni macropermanenti, si fa riferimento alle cd. tabelle del Tribunale di Milano, rielaborate all’esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008 in modo da ricomprendere anche il cd. danno morale in precedenza liquidato separatamente, procedendo successivamente ad una personalizzazione in ragione delle specifiche conseguenze pregiudizievoli verificatesi nel caso concreto.

Giurisprudenza:

Cass.Civ. n.24075/2017Nell’adeguamento personalizzato del risarcimento per il danno non patrimoniale, il Giudice di merito non potrà limitarsi a liquidare la componente “sofferenza soggettiva”, cumulativamente al danno cd. biologico, mediante applicazione automatica di una quota proporzionale (di regola pari ad 1/3) del valore del danno biologico; né tanto meno risulta congrua la applicazione, anche questa automatica, di una riduzione dell’importo, come sopra calcolato, corrispondente a quella del danno biologico commisurato alla durata della vita effettiva del danneggiato (anziché alla aspettativa di vita rilevata in base agli indicatori demografici elaborati dall’ISTAT ed assunti nel calcolo tabellare del danno biologico), ma dovrà preliminarmente verificare se e come tale specifica componente del danno non patrimoniale sia stata allegata e provata dal soggetto che ha azionato la pretesa risarcitoria, provvedendo successivamente -in caso di esito positivo della verifica – ad adeguare la misura della reintegrazione del danno non patrimoniale, indicando il criterio di “personalizzazione” nella specie adottato, che dovrà risultare coerente logicamente con gli elementi circostanziali ritenuti rilevanti ad esprimere la intensità e la durata della sofferenza psichica.”;

Cass.Civ.n.21939/2017: “Tale personalizzazione del danno legato agli aspetti immediatamente riferiti al pregiudizio della salute della vittima è quindi caratterizzata da un’opportuna rivisitazione, e da un aggiuntivo adeguamento monetario, alla luce delle ulteriori circostanze di fatto al cui rilievo e alla cui valorizzazione il giudice è tenuto a provvedere (come già avvertito, sulla base delle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale) là dove si profilino aspetti che attengano a una specifica e particolare sofferenza interiore patita dalla vittima dell’illecito (che, in ossequio al linguaggio tradizionale, si traduce con l’espressione che allude al c.d. danno morale soggettivo), e/o alla sofferenza derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto danneggiato che siano ricollegabili (non già al rilievo di aspetti idiosincratici, di comune riferibilità, o di non apprezzabile considerazione, in una prospettiva di solidarietà relazionale, bensì) alla lesione di interessi che assumano consistenza sul piano del disegno costituzionale della vita della persona.”