Il Codice delle Assicurazioni Private disciplina il diritto di accesso agli atti: i contraenti, gli assicurati e i danneggiati hanno il diritto di accedere agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo del sinistro. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta, nella quale devono essere indicati gli estremi dell’atto oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentono l’individuazione, nonché l’interesse personale e concreto del richiedente. In mancanza di tali elementi, l’istante è, comunque, tenuto a specificare i dati e le informazioni oggetto della richiesta al fine di consentire all’assicurazione l’individuazione degli atti in cui tali dati e informazioni siano eventualmente contenuti.

Ai sensi dell’articolo 146, comma 1, cod. ass. “fermo restando quanto previsto per l’accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano”.
Un richiamo al primo comma è contenuto nell’ultimo comma della disposizione: “Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, con regolamento adottato su proposta dell’IVASS, individua la tipologia degli atti soggetti e di quelli esclusi dall’accesso e determina gli obblighi delle imprese, gli oneri a carico dei richiedenti, nonché i termini e le altre condizioni per l’esercizio del diritto di cui al comma 1”.

Legittimati passivi all’accesso sono le imprese di assicurazione, mentre i soggetti attivi del diritto si individuano nei contraenti e nei danneggiati. Tra i legittimati attivi vanno inclusi anche gli assicurati citati dal comma 3 dell’articolo in esame e i soggetti che esercitino il diritto d’accesso in quanto portatori di interessi di un titolare deceduto. Per quanto concerne l’ambito oggettivo del diritto di accesso, sono soggette all’accesso tutte le tipologie di atti contenuti nel fascicolo di sinistro, ivi compresi le denunce di sinistro e le richieste di risarcimento dei soggetti coinvolti, il rapporto delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro, le dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro con esclusione dei riferimenti anagrafici dei testimoni, le perizie dei danni materiali, le perizie medico-legali relative al richiedente, i preventivi e le fatture riguardanti i veicoli e/o le cose danneggiate e le quietanze di liquidazione.

Il comma 2 precisa che “l’esercizio del diritto di accesso non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti. È invece sospeso in pendenza di controversia giudiziaria tra l’impresa e il richiedente, fermi restando i poteri attribuiti dalla legge all’autorità giudiziaria”. A tal riguardo, con la sentenza n.280 del 24 settembre 2009, il Giudice di Pace di Casarano individua la ratio sottesa alla disposizione: “l’art.146 d.lg. n. 209/2005 garantisce al danneggiato da sinistro stradale il diritto di conoscere gli atti relativi alla valutazione del danno in possesso della compagnia di assicurazione. Tuttavia, il comma 2 del medesimo articolo prevede la sospensione di tale diritto in pendenza di controversia giudiziaria tra l’impresa e il richiedente, poiché in sede giudiziale spetterà al giudice valutare il danno e determinarne l’importo risarcibile, non avendo più valore né l’indagine conoscitiva effettuata dalla compagnia di assicurazione né le eventuali perizie di parte depositate dal danneggiato”. E, sulla base di questo principio, il giudice ha respinto la richiesta di accesso del danneggiato alla perizia medico-legale del medico fiduciario della compagnia assicuratrice, espressa in giudizio e dopo che era già stata espletata c.t.u. medico-legale.

Ai sensi del comma 3, “se, entro sessanta giorni dalla richiesta scritta, l’assicurato o il danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, può inoltrare reclamo all’IVASS anche al fine di veder garantito il proprio diritto”. Con la sentenza numero 504 del 13 febbraio 2012, il T.A.R Lombardia afferma che “il diritto di accesso riconosciuto dall’art.146 D.Lgs. n. 209 del 2005 è tutelabile davanti all’IVASS o, al più, stante la qualificazione di diritto soggettivo in coerenza con la natura privata del soggetto nei cui confronti può essere esercitato, avanti l’AGO”. Per il Giudice di Pace di Bari, con la pronuncia numero 280 del 24 settembre 2009, “il fatto che la società assicuratrice non risponda all’istanza con cui l’assicurato chiede la trasmissione degli atti riguardanti le indagini effettuate dalla Assicuratrice costituisce certamente violazione del disposto di cui all’art.146 cod. ass. ma non può considerarsi prova della mala gestio attribuita alla convenuta, mala gestio che può essere documentata chiedendo, ex art.210 c.p.c., che il Giudice ordini alla convenuta di produrre la documentazione in suo possesso con ordinanza che può essere emessa solo su domanda di parte”.

Sul tema, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha richiesto un parere all’IVASS in relazione all’art.27, comma 1-bis, del Codice del Consumo, ricordando che il diritto di accesso agli atti del fascicolo del sinistro RC auto trova una sua specifica disciplina nella normativa settoriale assicurativa contenuta nel succitato art.146 del Codice delle Assicurazioni e nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 29 ottobre 2008, n. 1911.

L’IVASS ha ritenuto che le norme richiamate, collochino il diritto di accesso espressamente a valle dell’iter istruttorio espletato dall’impresa, di norma concluso con un’offerta o con un diniego di offerta. Per l’ipotesi in cui non vi sia stata un’offerta o un diniego di offerta, è previsto che il diritto di accesso possa essere comunque esercitato quando sia infruttuosamente trascorso un lasso di tempo determinato in relazione ai diversi casi contemplati. Pertanto, eventuali richieste di accesso presentate contestualmente e/o nella stessa lettera di prima richiesta di risarcimento – situazioni che nella pratica si è avuto modo di riscontrare con una certa frequenza – vanno considerate intempestive e improprie in base alle richiamate disposizioni.

Va considerato, inoltre, che ai sensi dell’articolo 146, comma 2, del CAP “L’esercizio del diritto di accesso non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti”. Il diritto all’accesso, pertanto, deve essere contemperato con l’esigenza di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti.
Circa le modalità con cui la Compagnia di ass.ni consente l’accesso, sono sicuramente censurabili comportamenti che determinino ostacolo alla concessione del diritto o superamento dei termini di legge, a fronte di richieste tempestive e complete per le quali non vi siano oggettive e fondate esigenze da parte della compagnia in chiave antifrode.

Per quanto riguarda la condotta ingannevole dell’assicuratore in relazione alla mancata indicazione dei criteri di quantificazione del danno nella fase di formulazione dell’offerta risarcitoria e/o mancata indicazione delle motivazioni sottese all’eventuale diniego dell’offerta risarcitoria, l’IVASS ha ricordato che l’art.148, commi 1 e 2, del Codice delle Assicurazioni prevede che l’offerta proposta al danneggiato “sia congrua e motivata”, ma non vi è una specifica al dovere di indicazione dei criteri di quantificazione. Pertanto, richiedere una espressa previsione dei criteri di quantificazione avrebbe carattere innovativo rispetto all’applicazione attuale della legge con effetti concreti sui processi aziendali e sugli equilibri di mercato.

Per elevare, comunque, il livello di chiarezza e trasparenza nella fase dell’offerta di liquidazione, con particolare riferimento alla necessità di indicare in maniera chiara le motivazioni sottese ad un eventuale diniego dell’offerta, l’IVASS è già intervenuta con la Lettera al Mercato del 15 dicembre 2016, tenuto conto dei reclami ricevuti, ha richiesto alle imprese di rivedere i processi liquidativi e di comunicare specificamente ai danneggiati i motivi della mancata offerta e segue il grado di attuazione di tali indicazioni attraverso una costante attività di monitoraggio attraverso l’analisi dei reclami, verificando il rispetto dei termini di legge e applicando le relative sanzioni ove ne ricorrano i presupposti.

Infine, nel caso di ostacoli posti dall’assicuratore RC auto circa il mancato rispetto dei termini di legge per l’espletamento della procedura liquidativa, quali il mancato riscontro a richieste sullo stato della pratica provenienti dai consumatori anche tramite il canale telefonico nonché la sussistenza di difficoltà nella presa di contatto con il liquidatore, l’IVASS nel ricordare che gli articoli 141, 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni individuano i termini entro cui la compagnia deve formulare una offerta risarcitoria o comunicare i motivi dell’eventuale diniego, rileva che “ogni superamento di tali termini rappresenta un vulnus ai diritti degli assicurati oltre che una violazione della legge e va come tale censurato. L’IVASS esercita la sua attività di vigilanza, sia off site che on site, sui processi liquidativi delle imprese applicando le sanzioni previste dalla legge ove ne ricorrano i presupposti”.