Il divieto di abbinamento nella r.c.a. concerne l’impossibilità di subordinare la conclusione della polizza obbligatoria r.c.a. alla conclusione di ulteriori contratti assicurativi, bancari o finanziari. L’argomento è affrontato dall’art.170, comma 1 del Codice delle Assicurazioni. Il divieto riguarda contratti sia bancari che finanziari e l’obiettivo della norma è quello di calmierare il prezzo delle coperture assicurative incidendo direttamente sulla trasparenza contrattuale al fine di ridurre i rischi di frode assicurativa.
Parliamo insomma di una norma che tutela la libertà negoziale tenendo presente che il carattere obbligatorio della r.c.a. non deve essere un obbligo anche ad acquistare altri servizi, specie se non effettivamente richiesti. Il comma 2 dell’art.170 cod. ass. costituisce una prima eccezione al comma 1, e quindi: allo scopo di garantire il recupero dell’eventuale franchigia a carico dell’assicurato, le compagnie assicuratrici possono proporre forme di garanzia se queste ultime non comportano spese aggiuntive e se il premio risulta inferiore a quello che sarebbe stato altrimenti applicato in assenza di franchigia con recupero garantito. Bisogna ricordare che la franchigia o scoperto, consiste nella parte di un danno che resta a carico dell’assicurato ed è determinata a priori. La franchigia è determinata da un importo fisso e lo scoperto da una determinata percentuale del danno.
Il comma 3 art.170 cod.ass. specifica, invece, che le compagnie assicurative possono proporre ai clienti altri contratti di assicurazione in abbinamento alla polizza obbligatoria qualora questi contratti non rappresentino l’unica offerta messa a disposizione della compagnia. Il tutto per consentire all’assicurando di scegliere la copertura assicurativa secondo le proprie necessità. Le offerte in abbinamento devono rispettare le disposizioni del Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria e del Testo Unico Bancario.
L’art. 170, quarto comma del Codice delle Assicurazioni, afferma che i contratti in abbinamento, sottoscritti rispettando i commi 2 e 3, possono essere risolti dall’assicurato secondo i casi previsti dall’art.172 cod. ass. (.. in caso di variazioni tariffarie, escluse quelle connesse all’applicazione di regole evolutive nelle varie formule tariffarie, superiori al tasso programmato di inflazione). Il diritto di recesso di cui all’art.172 per altro verso si coniuga con l’art.170bis cod. ass. , per cui la risoluzione automatica del contratto di R.C.A. alla sua scadenza naturale e non tacitamente rinnovabile si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della R.C.A., qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori. Il rischio é accessorio quando é connesso a quello principale, ad esempio nell’RCA quali garanzie accessorie si possono annoverare: il furto e l’incendio, guasti accidentali (Kasko), gli infortuni del conducente, gli eventi atmosferici, gli atti vandalici etc.