La forza maggiore è una forza esterna che determina un soggetto a compiere una certa azione, senza che costui vi si possa opporre. Santoro la definisce come “un evento naturale o ad esso assimilato, indipendente dalla volontà umana che esca dalla ragionevole prevedibilità a cui non si possa ovviare senza cautele superiori a quelle della media diligenza”. Dal punto di vista normativo, la forza maggiore è contemplata dall’art.45 c.p., secondo il quale: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o forza maggiore.” Come si evince dalla lettura della norma quindi, al pari del caso fortuito la forza maggiore rappresenta una causa di esclusione della colpevolezza da cui discende la non punibilità del soggetto agente.
Per chiarezza pertanto occorre distinguere, precisando che per caso fortuito si intende quell’avvenimento imprevisto e imprevedibile che si inserisce all’improvviso nell’azione del soggetto agente, mentre per forza maggiore si fa riferimento a un evento della natura o del fatto dell’uomo imprevedibile o, pur se prevedibile, impossibile da impedire.
La forza maggiore quindi assume un carattere più oggettivo poiché non contempla la possibilità, per l’agente, di superarla.
La distinzione tra i due concetti non solo non è lieve, ma si riflette nel contenuto, infatti:
– la forza maggiore presenta una caratteristica esterna di tipo fenomenico, facile da rilevare ed applicare proprio per la vis coattiva che comporta, che impedisce all’agente qualsiasi reazione;
– mentre il caso fortuito è un evento che a causa della sua imprevedibilità e inevitabilità si inserisce nel fatto dell’agente, impedendolo oltre il limite della impossibilità, che non può superare, venendone così coinvolto.
Giurisprudenza:
– Cassazione penale n.43653/2018 “è assegnata al “caso fortuito” la valenza di una situazione “scusante”, come tale idonea ad escludere l’elemento soggettivo in quanto consistente in un avvenimento “imprevisto e imprevedibile” che si sovrappone alla condotta dell’agente, la quale, conseguentemente, non può, in alcun modo e nemmeno a titolo di colpa, farsi risalire alla dimensione psichica e soggettiva dell’agente (ex plurimis, Cass. pen. n.6982/2012); mentre la “forza maggiore” si configura come un evento, naturalistico o umano, che fuoriesca dalla sfera di dominio dell’agente e che sia tale da determinarlo incoercibilmente (vis maior cui resisti non potest) verso la realizzazione di una determinata condotta, attiva od omissiva, la quale, conseguentemente, non può essergli giuridicamente attribuita (in questa direzione Cass. pen. n.23026/2017). Secondo questa ricostruzione, dunque, la forza maggiore si colloca su un piano distinto e logicamente antecedente rispetto alla configurabilità dell’elemento soggettivo, ovvero nell’ambito delle situazioni in grado di escludere finanche la cd. suitas della condotta.”.
– Cassazione penale n.33414/2018 “Quale tipico fattore non imprevedibile, la giurisprudenza considera proprio il colpo di sonno, conseguente ad uno stato di stanchezza, il quale rientra nel concetto di “malessere” che giustifica la sosta sulla corsia di emergenza e che non si esaurisce nella nozione di infermità incidente sulla capacità intellettiva e volitiva del soggetto prevista dall’art.88 cod.pen., o nell’ipotesi di caso fortuito di cui all’art.45 cod.pen., ma che indica il disagio e l’incoercibile necessità fisica, ancorché transitoria, che non consente di proseguire la guida con il dovuto livello di attenzione e che impone al soggetto, per concrete esigenze di tutela di sé e degli altri utenti della strada, di interromperla (Cass. pen. n.19170/2012)”;
– Cassazione penale n.17390/2018 “in tema di circolazione stradale, l’abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non integra un caso fortuito e, pertanto, non esclude la penale responsabilità per danni che ne siano derivati alle persone; in una tale situazione (di abbagliamento) il conducente è tenuto a ridurre la velocità ed anche ad interrompere la marcia, adottando opportune cautele onde non creare intralcio alla circolazione ovvero l’insorgere di altri pericoli, ed attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità (Cass. pen. n.10337/1989 ; Cass.pen. n.2649/2014).”.