L’ingiustificato ritardo nell’adempimento delle proprie obbligazioni espone l’assicuratore a due tipi di responsabilità. La responsabilità da colpevole ritardo nei confronti del danneggiato o responsabilità da “mala gestio” impropria trova fondamento nel comportamento ingiustificatamente dilatorio dell’assicuratore in ordine alla prestazione risarcitoria in favore del danneggiato. Tale responsabilità è fondata sulla costituzione in mora ai sensi dell’articolo 145 del Codice delle Assicurazioni Private, non seguita dal dovuto pagamento, per la quale l’assicuratore risponde a titolo di rivalutazione ed interessi anche oltre il limite del massimale, senza necessità che il danneggiato formuli specifica domanda, essendo sufficiente la richiesta di integrale risarcimento dei danni. Si parla, invece, di responsabilità da mala gestio propria a fronte di condotte contrarie agli obblighi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto. Tale responsabilità espone l’assicurazione anche oltre il massimale, sempre che l’assicurato proponga specifica domanda.

Giurisprudenza:

–Cass.Civ.n. 18649/2011 “L’assicurato il quale intenda invocare la responsabilità ultramassimale del proprio assicuratore della r.c.a. per c.d. “mala gestio” propria ha l’onere di formulare in modo esplicito la relativa domanda. Il danneggiato, invece, non può far valere contro l’assicuratore, come diritto proprio, il diritto al risarcimento del danno che, nel rapporto contrattuale di assicurazione, deriva all’assicurato dal pregiudizio che l’assicuratore gli cagiona non eseguendo la sua obbligazione in buona fede (cd. “mala gestio” propria), sicché è onere del danneggiato medesimo proporre l’azione surrogatoria, sostituendosi al proprio debitore inerte, essendo questo l’unico rimedio idoneo a consentirgli di ottenere in suo favore la sentenza di condanna dell’assicuratore, nei limiti in cui l’avrebbe potuta ottenere l’assicurato.”

–Cass.Civ.n. 7768/ 2014 “L’ingiustificato ritardo dell’assicuratore della r.c.a. nell’adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti del danneggiato lo espone a due diversi tipi di responsabilità. Da un canto, alla responsabilità da c.d. mala gestio impropria, che attiene al rapporto diretto tra assicuratore e danneggiato e trova fondamento nel comportamento ingiustificatamente dilatorio mantenuto dall’assicuratore in ordine alla prestazione risarcitoria in favore del danneggiato, comportante l’obbligo per il primo di pagare gli interessi ed, eventualmente, il maggior danno ex art. 1224 c.c., comma 2, anche in eccedenza rispetto al massimale. Per altro verso, alla responsabilità da c.d. mala gestio propria, relativa al rapporto tra assicuratore e assicurato/danneggiante, che si configura in ragione del (rifiuto senza giustificato motivo o del) colposo ritardo nel soddisfacimento del credito del danneggiato da parte dell’assicuratore (avuto riferimento al momento in cui l’assicuratore è stato posto in grado di valutare, usando l’ordinaria diligenza, la fondatezza della richiesta risarcitoria del danneggiato ed ha tuttavia omesso, in violazione dell’obbligo di correttezza o buona fede nell’adempimento del contratto di assicurazione, di mettere il massimale -o la relativa parte sufficiente a risarcire il danno- a disposizione del danneggiato ovvero di concludere con il medesimo favorevoli accordi transattivi), con conseguente obbligo per l’assicuratore di tenere indenne l’assicurato, anche in misura eccedente il massimale, dell’importo pari alla differenza tra quanto il responsabile avrebbe dovuto pagare al danneggiato se l’assicuratore avesse tempestivamente adempiuto le proprie obbligazioni e quanto è invece costretto a versare in conseguenza del ritardato adempimento.

–Cass.Civ.n.14637/2014 “Nell’assicurazione obbligatoria per responsabilità civile da circolazione dei veicoli, la domanda di condanna dell’assicuratore al risarcimento del danno per “mala gestio” cosiddetta impropria deve ritenersi implicitamente formulata tutte le volte in cui la vittima abbia domandato la condanna al pagamento di interessi e rivalutazione, anche senza riferimento al superamento del massimale o alla condotta renitente dell’assicuratore. Ne consegue che non costituisce domanda nuova quella con cui in appello i danneggiati chiedano la condanna dell’assicuratore al pagamento della differenza tra danno liquidato e superamento del massimale di polizza, che va intesa quale riproposizione della domanda originaria nei limiti del riconoscimento di interessi moratori e rivalutazione oltre il massimale di legge.”

–Cass.Civ.n. 15900/2014 “In ipotesi di ingiustificato ritardo dell’assicuratore della r.c.a. nell’adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti del danneggiato (cosiddetta “mala gestio” impropria), la rivalutazione monetaria e gli interessi dovuti dall’assicuratore al danneggiato oltre il limite del massimale decorrono dalla scadenza del termine previsto – quale “spatium deliberandi” – dall’articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (norma, applicabile “ratione temporis”, oggi sostituita dall’articolo 145 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), che si identifica con quello della costituzione in mora.”

–Cass.Civ.n. 10221/ 2017 “Il danno da “mala gestio” dell’assicuratore della r.c.a. deve essere liquidato, allorché il credito del danneggiato già al momento del sinistro risultava eccedere il massimale, attraverso la corresponsione di una somma pari agli interessi legali sul massimale, ovvero, in alternativa, attraverso la rivalutazione dello stesso, se l’inflazione è stata superiore al saggio degli interessi legali, in applicazione articolo 1224, comma 2, cod. civ., mentre, se lo stesso era originariamente inferiore al massimale e solo in seguito è levitato oltre tale soglia, il danno è pari alla rivalutazione del credito, cui va aggiunto il danno da lucro cessante liquidato secondo i criteri previsti per l’ipotesi di ritardato adempimento delle obbligazioni di valore.”