Nel caso di responsabilità medica l’ordinamento riconosce al paziente il diritto al risarcimento del danno patito. Si è ampiamente dibattuto in ordine alla natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità del medico e della struttura sanitaria. L’articolo 7 della legge 8 marzo 2017, numero 24 introduce e disciplina il cosiddetto doppio binario della responsabilità medico-sanitaria, configurando una responsabilità contrattuale (ex articolo 1218 c.c.) a carico della struttura sanitaria per le condotte dolose o colpose poste in essere dagli esercenti la professione sanitaria e una responsabilità extracontrattuale (ex articolo 2043 c.c.) in capo all’esercente la professione sanitaria (salvo che non abbia concluso un’obbligazione contrattuale con il paziente) che svolge la propria attività nell’ambito di una struttura sanitaria (pubblica e/o privata e/o in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale).

L’introduzione di questa previsione normativa incide su due aspetti rilevanti nell’esercizio dell’azione di risarcimento dei danni, ovverosia l’onere della prova e il termine di prescrizione. Con riferimento alla responsabilità contrattuale, chi agisce in giudizio è tenuto a provare unicamente il contratto e/o il contatto con il medico ed allegare l’inadempimento di quest’ultimo e il diritto al risarcimento del danno si prescrive nel termine ordinario decennale. Con riguardo alla responsabilità extracontrattuale, chi agisce in giudizio ha l’onere di provare, entro il termine prescrizionale di cinque anni, non solo il pregiudizio subito, ma anche il nesso causale tra la condotta posta in essere dal medico e il danno effettivamente derivato.

Giurisprudenza:

Cass.Civ.n. 20904/2013 “Dal punto di vista del danneggiato la prova del nesso causale quale fatto costitutivo della domanda intesa a far valere la responsabilità per l’inadempimento del rapporto curativo si sostanzia nella dimostrazione che l’esecuzione del rapporto curativo, che si sarà articolata con comportamenti positivi ed eventualmente omissivi, si è inserita nella serie causale che ha condotto all’evento di preteso danno, che è rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione o dal suo aggravamento fino anche ad un esito finale come quello mortale o dall’insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato. “

Cass.Civ. n. 44622/2017 “Sul tema del rapporto di causalità in campo medico, in relazione all’art. 41 c.p., questa Corte ha ripetutamente affermato che è configurabile l’interruzione del nesso causale tra condotta ed evento quando la causa sopravvenuta inneschi un rischio nuovo ed incommensurabile, del tutto eccentrico ed incongruo rispetto al rischio originario attivato dalla prima condotta.”

Cass.Civ. n. 18392/2017 “Ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l’inesatto adempimento della prestazione sanitaria, è onere del danneggiato provare il nesso di causalità fra l’aggravamento della situazione patologica (o l’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento) e l’azione o l’omissione dei sanitari, mentre è onere della parte debitrice provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l’esatta esecuzione della prestazione; l’onere per la struttura sanitaria di provare l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile sorge solo ove il danneggiato abbia provato il nesso di causalità fra la patologia e la condotta dei sanitari.”

Cass.Civ.n. 24073/2017 “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell’onere probatorio l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo invece a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.”