Quello della responsabilità per danni da trasfusione di sangue infetto è un tema lungamente dibattuto. Per danni da emotrasfusioni si intendono quei pregiudizi derivanti dall’aver contratto patologie (come epatiti, hiv, ecc.) a causa della somministrazione di emoderivati, vaccinazioni obbligatorie o trasfusioni di sangue infetto.
La vexata quaestio dei risarcimenti per danni da emotrasfusioni origina dalle molteplici pronunce giurisprudenziali emesse a seguito dei ricorsi dei diversi soggetti colpiti da epatiti virali e altre patologie derivanti dai trattamenti sopraindicati sin dalla fine degli anni ’70.
L’eco mediatica e la crescita esponenziale del contenzioso provocarono l’intervento del legislatore che al fine di porre rimedio emanò la Legge n.210/1992 prevedendo un indennizzo in favore dei soggetti che avevano contratto un’infermità per via di trasfusioni di sangue infetto, somministrazione di farmaci emoderivati o vaccini obbligatori.
In ambito giurisprudenziale, dopo una serie di pronunce contrastanti, la Cassazione fissò i criteri generali per la risarcibilità del danno da emotrasfusioni, prevedendo una sorta di concorso tra il diritto all’equo indennizzo ex l. n.210/1992 e al risarcimento del danno ex art.2043 c.c. (cfr. tra le altre, Cass.civ. n.11609/2005).
Tuttavia, considerata l’astratta responsabilità di diversi soggetti chiamati a rispondere del danno da emotrasfusioni, la materia è ancora oggi al centro di un intenso dibattito sia dottrinale che giurisprudenziale.
Per quanto concerne, il ministero della salute, l’orientamento maggioritario degli interpreti inquadra la responsabilità come extracontrattuale ex art. 2043 c.c. per omesso controllo e vigilanza sulle procedure fissate per l’emotrasfusione. Nel caso delle strutture sanitarie viene invece in rilievo una responsabilità di tipo “contrattuale da contatto sociale” (cfr. tra le altre, Cass.civ. n.25989/2017; Cass.civ. n.3261/2016).
Giurisprudenza:
– Cass. civ. n.7814/2018 “La responsabilità del Ministero della Salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale, né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemie colpose o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al risarcimento nel danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma dell’art. 2935 c.c., e art.2947 c.c., comma 1, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, da ritenersi coincidente non con la comunicazione del responso della commissione medica ospedaliera di cui all’articolo quattro della L.25 febbraio 1992, n.210, ma con la proposizione della relativa domanda amministrativa, che attesta l’esistenza in capo all’interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia (Cass.civ. n.6213/2017; Cass.civ. n.28464/2013; Cass.civ. n.4996/2017)”.
– Cass. civ. n.4029/2018 “La responsabilità del ministero della salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale, né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemie colpose o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al risarcimento nel danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma dell’art. 2935 c.c., e art.2947 c.c., comma 1, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, da ritenersi coincidente non con la comunicazione del responso della commissione medica ospedaliera di cui all’articolo quattro della L.25 febbraio 1992, n. 210, ma con la proposizione della relativa domanda amministrativa, che attesta l’esistenza in capo all’interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia (Cass.civ. n.6213/2017; Cass.civ. n.28464/2013; Cass.civ. n.4996/2017)”.
– Cass. civ. n.25989/2017 “Il Ministero della salute è tenuto ad esercitare un’attività di controllo e di vigilanza in ordine (anche) alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell’uso degli emoderivati, e risponde ex art.2043 c.c., per omessa vigilanza, dei danni conseguenti ad epatite e ad infezione da HIV contratte da soggetti emotrasfusi (v. Cass.civ. n.576/2008; Cass.civ. n.584/2008. V. altresì, conformemente, Cass.civ. n.9404/2011 ; Cass.civ. n.17685/2011 ; Cass.civ. n.1355/2014)”.