La trasparenza delle procedure di risarcimento è stata positivizzata dall’art.149-bis cod. ass.. Si tratta di un’applicazione dell’istituto della cessione del credito, disciplinato in via generale dall’art.1260 c.c., a mente del quale “il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale”.

Ai sensi dell’art.149-bis cod.ass., infatti “In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall’impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n.122, che ha eseguito le riparazioni”. La norma, quindi, prevede espressamente la legittimità della cessione del credito da parte dell’assicurato in favore del carrozziere che ha effettuato le riparazioni sul veicolo incidentato, consentendo così allo stesso carrozziere di essere pagato direttamente dall’assicurazione. In tal caso, per ottenere il rimborso delle spese di riparazione, è necessario che sia stata emessa regolare fattura da presentare all’assicuratore.

L’officina che può effettuare gli interventi e rendersi cessionaria del credito può essere non solo quella convenzionata con l’impresa assicuratrice ma anche quella di fiducia dell’assicurato-cedente, purché iscritta al registro delle imprese o all’albo per l’esercizio dell’attività di autoriparazione. Sul punto, con Lettera al mercato del 24.07.2017, l’IVASS ha precisato che le clausole del contratto di assicurazione devono essere formulate in maniera tale da “non comprimere la libertà del consumatore/assicurato di cedere il suo credito, scegliendo il carrozziere di fiducia senza anticipare il costo della riparazione, e da agevolare tempi rapidi di attivazione della procedura di gestione e liquidazione del danno”.

Giurisprudenza:

– Cass.Civ. n.10319/2014 “In tema di risarcimento dei danni da sinistro stradale, il cosiddetto danno da fermo tecnico, consistente nel costo del noleggio di un’auto sostitutiva per il tempo occorrente ai fini della riparazione dell’auto incidentata, è suscettibile di cessione, ai sensi degli artt.1260 e segg. c.c. e il cessionario può domandare anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la r.c.a., non sussistendo alcun divieto normativo per la cedibilità del relativo credito risarcitorio, a condizione che il cessionario fornisca la prova circa la sussistenza del credito.”;

– Cass.Civ. n.3956/2012 “II danneggiato da un sinistro stradale può infatti cedere il proprio credito risarcitorio a un terzo (nella specie, il carrozziere incaricato della riparazione dell’auto danneggiata), non trattandosi di un diritto strettamente personale e non esistendo al riguardo diretti o indiretti divieti normativi. Detto terzo è legittimato ad agire, in vece del cedente, in sede giudiziaria per l’accertamento della responsabilità dell’altra parte e per la condanna di questa e del suo assicuratore per la responsabilità civile al risarcimento dei danni (Cass. civ. n.11095/2009). Il credito risarcitorio da sinistro stradale è, in altri termini, cedibile ed il cessionario ha interesse ad agire ex art.100 c.p.c., tenuto conto della libera cedibilità dei crediti e del fatto che, nel momento in cui viene sottoscritta la cessione, il cessionario viene a trovarsi legato da un nesso di causalità con il sinistro assumendosi l’onere di effettuare le riparazioni del mezzo danneggiato e di ricevere il ristoro delle spese dal danneggiante e dalla di lui compagnia di assicurazione.”.