L’attestazione sullo stato del rischio è il documento che la compagnia di assicurazione rilascia in prossimità della scadenza annuale della polizza RCA, nel quale sono riportate tutte le informazioni riguardanti la storia assicurativa del contraente, ovvero gli eventuali sinistri denunciati negli ultimi cinque anni e la classe di appartenenza CU. Questo documento che indica le caratteristiche del rischio assicurato serve per conoscere la propria situazione di merito o di rischio e, eventualmente, permette all’assicurato di cambiare compagnia conservando la propria storia assicurativa e la stessa classe di merito.
L’attestazione sullo stato del rischio trova la propria disciplina nell’art.134 del Codice delle Assicurazioni Private, ai sensi del quale l’IVASS, con regolamento, determina le indicazioni relative all’attestazione sullo stato del rischio che, in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore, l’impresa deve consegnare al contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all’usufruttuario, all’acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria. Le indicazioni contenute nell’attestazione sullo stato del rischio devono comprendere la specificazione della tipologia del danno liquidato. I soggetti sopramenzionati hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla richiesta, l’attestazione sullo stato del rischio relativo agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione. La consegna dell’attestazione sullo stato del rischio è effettuata per via telematica, attraverso l’utilizzo delle banche dati elettroniche.
Con il Regolamento IVASS n.9 del 19 maggio 2015, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ha disciplinato, tra gli altri, il contenuto, le modalità e i tempi di consegna dell’attestazione sullo stato del rischio. Ai sensi dell’articolo 2, l’attestazione contiene:
a)la denominazione dell’impresa di assicurazione;
b)il nome ed il codice fiscale del contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di contraente persona giuridica;
c)i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto;
d)il numero del contratto di assicurazione;
e)i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;
f)la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
g)la data di scadenza del contratto per il quale l’attestazione viene rilasciata;
h)la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l’annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione contrattuale ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
i)l’indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
j)la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone);
k)gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall’assicurato.
L’articolo 3 precisa che ai fini dell’applicazione delle regole evolutive sia della classe di merito aziendale sia della classe di merito CU, in caso di veicolo assicurato per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa. Per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e termina sessanta giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa. In caso di contratto con durata annuale più frazione, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale. Per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale.
Ex articolo 5, le imprese alimentano la banca dati degli attestati di rischio con le informazioni riportate nell’attestazione sullo stato del rischio di cui all’art. 2, secondo le modalità ed i tempi previsti dal presente Regolamento. Le informazioni relative all’ultimo attestato di rischio valido sono rese disponibili nella banca dati almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto. Le imprese sono responsabili della correttezza e dell’aggiornamento delle informazioni trasmesse alla banca dati nonché degli accessi alle stesse.
L’articolo 7 regolamenta la consegna stabilendo che le imprese, in occasione di ciascuna scadenza contrattuale, consegnano l’attestazione sullo stato del rischio per via telematica. L’attestato di rischio è consegnato almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto. L’obbligo di consegna si considera assolto con la messa a disposizione dell’attestato di rischio nell’area riservata del sito web dell’impresa, attraverso la quale ciascun contraente può accedere alla propria posizione assicurativa, così come disciplinato dall’art. 38 bis, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010. Le imprese, tuttavia, prevedono modalità di consegna telematica aggiuntive da attivarsi su richiesta del contraente. Le imprese rendono nota la possibilità di richiedere le credenziali di accesso all’area riservata del proprio sito web e le modalità di consegna telematiche aggiuntive, mediante pubblicazione di un’apposita informativa sulla home page del sito internet. Gli aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l’attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni. In tal caso, le imprese consegnano, per via telematica, entro quindici giorni dal pervenimento della richiesta, l’attestato di rischio comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione. Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contratto, l’attestato di rischio è consegnato almeno trenta giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.
Giurisprudenza:
– con la sentenza del 27 settembre 2013, il Giudice di Pace di Ottaviano ha condiviso il principio enunciato dalla Cassazione civile n.997/2010 per cui “..all’assicurato, che per poter circolare è stato costretto a rivolgersi ad altra assicurazione (perché la sua si è rifiutata di rinnovare il contratto e di inviare, nei termini previsti, l’attestazione sullo stato di rischio) e per tale motivo ha dovuto pagare un premio maggiore, spetta, a titolo di risarcimento del danno, la restituzione di quanto ha pagato in più a titolo di premio assicurativo.”.