Il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 – convertito dalla Legge n.135 del 7 agosto 2012 – ha trasferito la tenuta del Ruolo Periti Assicurativi a Consap e disciplinato l’attività peritale con il Regolamento Isvap n.11 del 3 gennaio 2008. L’attività peritale è costituita da quella serie di accertamenti svolti da un perito al fine di determinare l’esatta dinamica di un incidente stradale. Il compito principale di un esperto in infortunistica stradale è quello di esaminare le prove e fornire una fedele ricostruzione di quanto accaduto e in particolare, le regole di comportamento dei Periti assicurativi sono disciplinate dall’art.16 del succitato regolamento “1.Nell’esecuzione dell’incarico i periti si comportano con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità, conformando la propria condotta ai principi di imparzialità. In particolare, si astengono dallo svolgimento di incarichi nei quali sussistano situazioni di conflitto di interessi. 2.I periti curano periodicamente il proprio aggiornamento professionale.” L’art. 17 definisce i limiti al conferimento di incarichi peritali” 1. Le imprese di assicurazione adottano e formalizzano misure atte a prevenire e a rimuovere eventuali conflitti di interessi in cui possano incorrere propri esponenti aziendali, dirigenti e dipendenti nel conferimento di incarichi peritali.” L’art. 20 prevede le “sanzioni disciplinari” previste dall’art.331 cod. ass. e dal Regolamento IVASS n.06 del 20 Ottobre 2006 (aggiornato dai ProvvedimentiIVASS nn.2464/2007 e 2938/2011),circa la procedura di applicazione di dette sanzioni.
Il perito in infortunistica stradale deve risultare iscritto nel ruolo IVASS, ovvero Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. A stabilirlo è l’articolo 156 cod. ass. e seguenti, dove vengono elencati anche i requisiti richiesti e dettati i principi di deontologia professionale.
Giurisprudenza:
– Cass. Civ. n.17239/2015 La sentenza affronta il tema del risarcimento assicurativo su un sinistro che, per la sua complessità, rende difficile stabilire l’esatta responsabilità dei due conducenti. La ricostruzione di quanto accaduto può pertanto avvenire solo in base ad una perizia accurata e ai testi che hanno assistito all’incidente. Testimoni e perizia tecnica sono i due elementi decisivi per determinare la colpa nel sinistro. Ognuna delle due prove contribuisce a ricostruire quanto accaduto. In questo caso le testimonianze hanno prevalso sulla perizia grazie alla loro migliore capacità di evidenziarne le dinamiche. “….In particolare, il giudice di appello, sulla scorta delle risultanze della c.t.u. espletata in corso di causa sulla dinamica del sinistro, ha ritenuto che non vi fosse certezza sulle modalità di quest’ultimo, né sull’entità dei danni, tanto da doversi escludere anche la certezza sul fatto che una collisione si fosse veramente verificata. Tuttavia, una siffatta valutazione, espressa in termini di assolutezza quanto all’esistenza stessa del fatto sinistro, la quale poggia essenzialmente sul giudizio di compatibilità tra i danni riscontrati dal c.t.u. sulla documentazione fotografica relativa alle autovetture coinvolte e quanto dedotto dall’attore in citazione, risulta logicamente viziata.”
– Cass.Civ. n.13770/2018 “ll mancato esame delle risultanze della CTU integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., risolvendosi nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Tale vizio ricorre anche nel caso in cui nel corso del giudizio di merito siano state espletate più consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, ed il giudice si sia uniformato alla seconda consulenza senza valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, limitandosi ad un’acritica adesione ad essa, ovvero si sia discostato da entrambe le soluzioni senza dare adeguata giustificazione del suo convincimento mediante l’enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un giudizio per il risarcimento del danno biologico, aveva ridotto la percentuale di invalidità riconosciuta dal primo giudice avvalendosi acriticamente della CTU rinnovata ed omettendo del tutto non solo di sviluppare un’analisi comparativa, ma anche di menzionare le diverse conclusioni cui era giunto l’ausiliare di primo grado). “
– Cass.Civ. n.13399/2018 “Il mancato esame delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale, in un giudizio avente ad oggetto la domanda di indennizzo assicurativo in forza di polizza che prevedeva, tra i rischi assicurati, le affezioni conseguenti a morsi e punture di animali, il giudice d’appello, nel valutare l’incidenza del pregresso stato patologico dell’assicurata sull’accertata invalidità permanente, aveva disatteso l’esito della consulenza tecnica d’ufficio svolta in secondo grado – che aveva determinato nella misura del 55%, al netto della rimanente situazione di comorbilità, la misura dell’invalidità contratta per effetto del morso di una zecca – senza indicare le ragioni per le quali aveva ritenuto di disattendere tali conclusioni).”
– Cass.Civ. n.11752/2018 “La parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduca la nullità della consulenza tecnica d’ufficio causata dall’utilizzazione di documenti irritualmente prodotti, ha l’onere di specificare, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, il contenuto della documentazione di cui lamenta l’irregolare acquisizione e le ragioni per le quali la stessa sia stata decisiva nella valutazione del consulente tecnico d’ufficio.”
– Cass.Civ.n.19293/2018 “In tema di ricorso per cassazione, la valutazione effettuata dal giudice di merito sulle risultanze della CTU e viziata da errore di percezione è censurabile con la revocazione ordinaria se l’errore attiene ad un fatto non controverso, mentre è sindacabile ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 115 c.p.c., se l’errore ricade su di una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti. (Nella specie, è stata ritenuta nulla la sentenza di merito che aveva respinto la domanda volta ad ottenere l’indennità di accompagnamento senza motivare il disaccordo rispetto alle conclusioni di segno opposto formulate dal perito).”
– Cass.Civ.n.14880/2018 “In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445 bis c.p.c., il secondo termine previsto dall’art. 195 c.p.c., comma 3, così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, svolge, ed esaurisce, la sua funzione nel sub-procedimento che si conclude con il deposito della relazione dell’ausiliare, sicché, in difetto di esplicita previsione in tal senso, la mancata prospettazione al consulente tecnico di ufficio di rilievi critici non preclude alla parte di arricchire e meglio specificare le relative contestazioni difensive nel prosieguo del procedimento, nell’ambito del quale, al fine di impedire la ratifica dell’esito finale della consulenza, è previsto il rimedio della dichiarazione di dissenso cui fa seguito la proposizione del ricorso ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, c.p.c. “
– Cass.Civ. n.20829/2018 “I rilievi delle parti alla consulenza tecnica di ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene non di carattere tecnico giuridico, che possono essere svolte nella comparsa conclusionale, sempre che non introducano in giudizio nuovi fatti costitutivi, modificativi od estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove, e purché il breve termine a disposizione per la memoria di replica, comparato con il tema delle osservazioni, non si traduca, con valutazione da effettuarsi caso per caso, in un’effettiva lesione del contraddittorio e del diritto di difesa, spettando al giudice sindacare la lealtà e correttezza di una siffatta condotta della parte alla stregua della serietà dei motivi che l’abbiano determinata. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva considerato le doglianze mosse alla CTU, per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, “altre e diverse” da quelle già costituenti oggetto di giudizio, e pertanto nuove, con conseguente decadenza della parte dalla facoltà di prospettarle).”
– Cass.Civ.n,20763/2018 “In tema di liquidazione delle spese processuali, tra le quali rientrano anche quelle relative alla consulenza tecnica d’ufficio, stante la natura discrezionale dei criteri di ripartizione delle stesse, il ricorso per cassazione con il quale venga dedotta la violazione del principio generale di soccombenza, in virtù del principio di autosufficienza ed a pena di inammissibilità, deve essere accompagnato dalla produzione o dalla trascrizione del decreto di liquidazione censurato. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla parte vittoriosa avverso la decisione di compensare per intero le spese di ctu in quanto non era stato trascritto né allegato il decreto di liquidazione).”