Nella disciplina della responsabilità civile nascente dalla circolazione dei natanti e dei veicoli a motore, l’azione diretta del danneggiato rappresenta una peculiarità che non ha riscontro in altri ambiti assicurativi.
In base all’art.144 del Codice delle Assicurazioni Private, infatti, nella r.c. auto il danneggiato ha la possibilità di chiedere il risarcimento del danno direttamente alla compagnia assicurativa del responsabile del sinistro. In tal modo, pertanto, vengono scongiurati i rischi legati alla potenziale incapienza del patrimonio di quest’ultimo.
L’azione giudiziale diretta da parte del danneggiato deve seguire i termini e le prescrizioni previste dal successivo art.145 cod. ass., con riguardo alla necessità di preliminare richiesta di risarcimento dei danni a mezzo raccomandata indirizzata alla compagnia.
La domanda di risarcimento che può essere avanzata dal terzo incontra un limite nei massimali previsti dal contratto di assicurazione. A norma del primo comma dell’art.144 cod. ass., infatti, la somma richiesta con l’azione diretta deve essere contenuta entro i limiti per i quali è stipulata la polizza: in breve, la richiesta economica del danneggiato può essere soddisfatta entro i massimali previsti in contratto, salvo casi particolari.
A fronte di tale limite, il secondo comma dell’articolo in esame assicura al danneggiato una notevole protezione nei confronti di eventuali eccezioni derivanti dal contratto, che potrebbero essergli mosse dalla compagnia. Recita infatti tale norma: “Per l’intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno”.
Pertanto, l’impresa di assicurazione non può sollevare, al danneggiato che eserciti l’azione diretta, eccezioni quali quelle relative all’invalidità e all’inefficacia del contratto, alla sua annullabilità, al mancato pagamento del premio, alla mancata denunzia del sinistro, alla guida senza patente o in stato di ebbrezza. Di contro, sono state ritenute proponibili le eccezioni di nullità del contratto, di inesistenza del rapporto assicurativo e quelle relative alla mancanza di copertura assicurativa.
La norma citata, inoltre, fa evidente riferimento al caso in cui il contratto preveda una franchigia a carico dell’assicurato: anche in questo caso, la relativa eccezione non è opponibile al danneggiato. In presenza di una clausola di franchigia, dunque, la compagnia, dovrà risarcire per intero il terzo e successivamente chiedere in rivalsa all’assicurato l’importo corrispondente alla franchigia.
Più in generale, a norma dell’ultima parte del comma secondo, l’impresa di assicurazione costretta a risarcire il danno subito dal danneggiato, ha diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato “nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”.
Nel giudizio scaturente dall’azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia, deve essere necessariamente chiamato anche il responsabile del danno. Quest’ultimo viene generalmente identificato nel proprietario del veicolo. Fanno eccezione alcuni casi specifici, come quello in cui il veicolo circoli contro la volontà del proprietario: in tal caso, litisconsorte necessario risulterà essere il conducente.
L’ultimo comma dell’art.144 cod. ass. dispone che il termine di prescrizione dell’azione diretta del danneggiato contro l’impresa di assicurazione è lo stesso cui sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile del danno. Si tratta, pertanto, del termine di due anni previsto dal secondo comma dell’art.2947 c.c. in tema di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli.
L’azione diretta verso l’assicuratore non deroga alle normali regole di accertamento della responsabilità del danneggiante e l’attore del giudizio dovrà sempre dimostrare il danno subito e il nesso causale nonché provare, eventualmente, l’assenza della presunzione di concorso del danno, ai sensi dell’art.2054 c.c. .
Giurisprudenza:
– Cass.Civ. n.16541/2012 “Nella controversia tra l’assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli ed il terzo danneggiato, l’onere di provare la misura del massimale assicurato grava sul primo; tale prova, tuttavia, può essere data sia attraverso la produzione in giudizio della polizza, sia attraverso l’esibizione di altri documenti, dai quali sia desumibile il contenuto del contratto.”
– Cass.Civ. n.06403/2016 ” l’assicuratore contestava l’operatività della copertura assicurativa per i danni cagionati dal conducente, mutilato, alla guida di autovettura priva dei necessari adattamenti tecnici richiesti per la sua condizione. La Corte Corte ha affermato il principio secondo cui nella assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la presenza di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida, non è idonea ad escludere l’operatività della polizza e quindi il risarcimento, quando il conducente é legittimamente abilitato e in possesso di patente non sospesa, revocata o scaduta, ma abbia solo omesso di rispettare prescrizioni e cautele imposte dal codice della strada. Le cautele tecniche, pur imposte all’invalido, non si traducono in una limitazione della validità ed efficacia del titolo abilitativo alla guida dei veicoli a motore, integrando invece solo una ipotesi di mera illiceità.”;
– Cass.Civ. n.16181/2015 “il terzo trasportato che intende avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro (ex art.141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) deve solo fornire la prova del danno subito e non anche delle concrete modalità dell’incidente per l’individuazione della responsabilità dei rispettivi conducenti, perché accertamento irrilevante ai fini dell’art.141 cit.” (art.144 cod. ass.);
– Cass.Civ. n.18308/2014 “ la clausola di polizza che subordina la garanzia alla circostanza che il conducente fosse munito di valida patente di guida non opera nei confronti del danneggiato, ma solo nei confronti dell’assicurato; detta clausola non è opponibile dall’assicuratore al terzo danneggiato che si avvalga nei suoi confronti dell’azione diretta per il risarcimento a trattandosi, d’altronde, di eccezione derivante dal contratto”.