I casi di malasanità relativi ad un’errata o tardiva diagnosi sono, purtroppo, tutt’altro che rari nella quotidianità. Si parla di errata diagnosi del medico per identificare sia quelle condizioni in cui il sanitario non è in grado di percepire una patologia che esiste, con la conseguenza di formulare una diagnosi tardiva, sia quando il medico formula una diagnosi rilevando una malattia che in realtà non c’è. Ma non solo. Le ipotesi di errata diagnosi possono essere molteplici e provocare un danno di varia entità al paziente e una responsabilità esclusiva del medico che lo ha prodotto.
Sul tema è intervenuta la recente Cassazione, la quale, riportandosi all’orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre Cass. pen. n.13542/2013), ha affermato che “l’errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca a inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga a un inquadramento erroneo ma anche qualora si ometta, di eseguire o disporre controlli e accertamenti doverosi, ai fini di una corretta formulazione della diagnosi” (Cass. pen. n.46412/2008).
D’altronde, hanno precisato i giudici, “allorché il sanitario si trovi di fronte a una sintomatologia idonea a condurre alla formulazione di una diagnosi differenziale, la condotta è colposa allorquando non si proceda alla stessa e ci si mantenga invece nell’erronea posizione diagnostica iniziale”.
Giurisprudenza:
– Cassazione penale sez. IV, 19/07/2017, n. 50975 “Non può escludersi la responsabilità penale del medico che colposamente non si attivi e contribuisca con il proprio errore diagnostico a che il paziente venga a conoscenza di una malattia tumorale, anche a fronte di una prospettazione della morte ritenuta inevitabile, ‘laddove, nel giudizio contro fattuale, vi è l’alta probabilità logica che il ricorso ad altri rimedi terapeutici, o all’intervento chirurgico, avrebbe determinato un allungamento della vita, che è un bene giuridicamente rilevante anche se temporalmente non molto esteso”.
– Cassazione penale sez. IV, 18/12/2014, n. 21243 “In tema di colpa professionale medica, l’errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga ad un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi”.
– Cassazione penale sez. IV, 09/04/2009, n. 19755 “La responsabilità penale di ciascun componente di una “equipe” medica per il decesso del paziente sottoposto ad intervento chirurgico non può essere affermata sulla base dell’accertamento di un errore diagnostico genericamente attribuito alla “equipe” nel suo complesso, ma va legata alla valutazione delle concrete mansioni di ciascun componente, nella prospettiva di verifica, in concreto, dei limiti oltre che del suo operato, anche di quello degli altri”.