L’obbligo a contrarre comporta per le imprese assicuratrici l’impossibilità di rifiutarsi di stipulare il contratto di assicurazione RCA. Tale obbligo, già previsto dalla L. n.990/1969, è ora disciplinato dall’art.132-bis, primo comma cod.ass., secondo cui ogni impresa di assicurazione è tenuta ad accettare le proposte presentatele secondo le condizioni e le tariffe dalla stessa prestabilite, salva verifica della correttezza dei dati risultanti dall’attestato di rischio, dell’identità del contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa. A tal fine, il Regolamento IVASS n.9 del 19 Maggio 2015, ha disciplinato l’istituzione di un’apposita banca dati attestati di rischio e la dematerializzazione dell’attestazione sullo stato del rischio.
La polizza RCA, quindi, è obbligatoria in due sensi: per l’assicurato, che non può circolare con veicoli o natanti privi di copertura e per l’assicuratore, che è vincolato a stipulare o rinnovare il contratto di assicurazione RCA richiesto dal cliente, assumendosi il rischio di sopportare le conseguenze economiche di un sinistro. Il rifiuto di contrarre può essere legittimamente opposto dalle assicurazioni soltanto se le informazioni e i dati forniti dal cliente non sono veritieri, in tal caso le assicurazioni ricalcolano il premio e inviano un nuovo preventivo al potenziale contraente. Il rifiuto e l’elusione dell’obbligo a contrarre sono sanzionati dall’art.310-bis cod.ass. con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro quindicimila, se attuati rispetto a determinate zone territoriali o a singole categorie di assicurati la sanzione aumenta da euro un milione ad euro cinquemilioni.
La Corte di Giustizia CE con sentenza emessa nella causa C-518/06 ha stabilito che l’obbligo di contrarre non contrasta con il diritto comunitario in quanto è misura idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito (ossia la protezione sociale delle vittime di incidenti stradali) e non va al di là di quanto è necessario per il suo conseguimento. La stessa Corte ha ritenuto “pacifico che l’obbligo di contrarre non impedisca alle imprese di assicurazioni di calcolare una tariffa più elevata per un contraente residente in una zona caratterizzata da un numero rilevante di sinistri rispetto ad un contraente residente in una zona a rischio meno elevato”.
Giurisprudenza:
– Cass.Civ. n.10142/2007 “Nel quadro di un sistema di assicurazione obbligatoria, in cui le imprese debbono accettare le proposte per l’assicurazione che sono loro presentate ed il contratto va concluso in base alle condizioni di polizza ed alle tariffe che le stesse imprese hanno l’obbligo di stabilire preventivamente (art.11 della l.990 del 1969), non appare in contrasto con i principi informatori della materia la regola di equità formulata dal giudice di pace, regola in base alla quale l’assicuratore non già avrebbe dovuto soggiacere ad un rinnovo del contratto alla stessa tariffa pur in presenza di un mutato indice di sinistrosità, ma avrebbe dovuto rappresentare all’assicurato che il contratto non avrebbe potuto essere rinnovato allo stesso premio, essendo lui incorso in un incidente, ma avrebbe potuto esserlo per il diverso premio a lui indicato, conforme alla tariffa prestabilita.”;
– Cass.Civ. n.361/1992 “Nel sistema della l.24 dicembre 1969, n.990 sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l’assicuratore è soggetto all’obbligo legale di contrarre, per cui è incompatibile con tale normativa il recesso ma non la disdetta, come, per altro, è confermato dall’art.3, d.p.r. 16 gennaio 1981, n.45, che prevede la possibilità di proroga tacita del contratto di assicurazione anche in regime di assicurazione obbligatoria.”.