Costituito nel 1953, l’Ufficio Centrale Italiano (UCI) provvede alla liquidazione dei sinistri provocati in Italia dalla circolazione di un veicolo estero. Quale Ufficio Nazionale di Assicurazione per i veicoli a motore in circolazione internazionale, l’UCI svolge le funzioni di Bureau per l’Italia nell’ambito del Sistema della Carta Verde e sulla base di convenzioni stipulate con gli omologhi Uffici Nazionali di Assicurazione costituiti negli altri Paesi aderenti al sistema della Carta Verde.
L’attività dell’UCI trova la sua disciplinata negli articoli 125 e 126 del Codice delle Assicurazioni Private. In particolare, l’Ufficio Centrale Italiano è chiamato a gestire le problematiche che ineriscono al risarcimento dei danni causati sul territorio italiano da veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri che circolano temporaneamente in Italia, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano. L’UCI stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese aderenti, l’assicurazione frontiera disciplinata nel regolamento adottato, su proposta dell’IVASS, dal Ministro delle attività produttive e provvede alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi dovuti. Assume, ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti, la qualità di domiciliatario dell’assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione. È legittimato a stare in giudizio in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all’estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti secondo quanto previsto agli artt. 145, 146 primo comma cod. ass. e art.147 cod. ass..
Giurisprudenza:
-con la sentenza di Cass. Civ.n.4669/2016, si ribadisce che “nei sinistri che coinvolgono veicoli a motore immatricolati all’estero, la copertura assicurativa comprende i danni alle cose trasportate, oltre ai danni alle persone. L’imposizione dell’obbligo di assicurazione anche ai veicoli con targa estera risponde ad una duplice esigenza: da un lato, quella di non rallentare i traffici commerciali e gli spostamenti delle persone, esigenza che sarebbe frustrata se si dovesse imporre al veicolo straniero, una volta varcato il confine, l’obbligo di assicurarsi nonostante la polizza della r.c.a. sia stata già stipulata nel Paese di provenienza; dall’altro, l’esigenza di non rendere onerosa o complicata per le vittime la tutela dei propri diritti, come avverrebbe se il danneggiato dovesse chiedere il risarcimento dei danni ad un assicuratore straniero, privo di rappresentanti in Italia. Il sistema è basato sulla contemporanea esistenza, in tutti i Paesi aderenti, degli “uffici nazionali”, altrimenti denominati bureaux, i quali sono persone giuridiche il cui compito è quello di risarcire le vittime di sinistri avvenuti nel Paese dove essi hanno sede, causati da veicoli immatricolati in altri Paesi, salva rivalsa nei confronti dell’assicuratore responsabile. L’Ufficio Centrale Italiano – U.C.I. è il bureau nazionale italiano, il quale ha (tra l’altro) il compito di liquidare il risarcimento dovuto al soggetto danneggiato in Italia da un veicolo con targa straniera. La copertura assicurativa dell’U.C.I. per i veicoli immatricolati all’estero, al pari della generale garanzia relativa alla circolazione dei veicoli immatricolati in Italia, concerne anche i danni causati alle cose trasportate. Tale conclusione trova conferma nel disposto dell’attuale art.128, lett. b), D.Lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni), il quale prevede espressamente un apposito massimale per i danni alle cose”.
– la Cass. civ.n.23716, ha chiarito che “i responsabili stranieri di un sinistro stradale, causato in Italia da un veicolo con targa estera, sono domiciliati ex lege presso l’Ufficio Centrale italiano (UCI) solo ai fini della loro citazione in giudizio quali litisconsorti necessari rispetto alla domanda proposta contro detto Ufficio. Ove, invece, la vittima intenda formulare domanda di condanna anche nei loro confronti ex art.2054 cod. civ., essa ha l’onere di notificare loro la citazione presso le rispettive residenze. Stabilire se, nel caso specifico, l’attore che abbia notificato la citazione dei responsabili stranieri presso l’UCI abbia inteso o meno formulare nei loro confronti una domanda di risarcimento del danno è questione di fatto, riservata al giudice di merito, la quale va risolta anche tenendo conto del fatto che la domiciliazione ex lege dei responsabili presso l’UCI è prevista per accelerare e snellire il processo, in coerenza con il disposto dell’art. 111 Cost. Ove siano proposte contestualmente, come nel caso di specie, azione diretta contro l’UCI e azione di responsabilità aquiliana contro il cittadino straniero, la notificazione della citazione nei confronti di questo, va eseguita con le modalità prescritte dall’art.142 cod. proc. civ. Ne consegue che l’inesistenza della notificazione della citazione perché fatta solo contro l’UCI comporta l’impossibilità di decidere la causa promossa contro lo straniero, non anche quella promossa contro l’UCI, per la quale è integro il contraddittorio, con l’ulteriore conseguenza, trattandosi di cause scindibili, per il giudice di primo grado, di dover dichiarare tale inesistenza e decidere la causa avente ad oggetto l’azione diretta contro e per il giudice di appello, quando il primo giudice non abbia rilevato l’inesistenza e abbia deciso entrambe le cause, di dover dichiarare la nullità della sentenza di primo grado limitatamente all’azione di responsabilità promossa contro lo straniero e decidere l’altra causa”.