“Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, custodi sono tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione (legittima o anche abusiva: v. Cass.civ. n.1992/1976 ) della cosa (v. in particolare, Cass. civ. n.3651/2006). A tale stregua, custodi sono anzitutto i proprietari…, ma tale qualità non è indefettibilmente necessaria né esaustiva.”.

La Cassazione Civile n.7005/2019 ha ribadito che la responsabilità ex art.art.2051 c.c. trova il suo fondamento nel rapporto di custodia con la cosa che può derivare, anche, da titoli diversi dalla proprietà quali l’effettiva disponibilità e controllo della medesima.