Il 31 dicembre 2020 è entrato ufficialmente in vigore il nuovo Regolamento di esecuzione (UE) 2020/746, recante modifiche al precedente Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 relativo ai Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR), più comunemente conosciuti come Droni.

L’art.27 del Regolamento UAS-IT del 4/1/2021 in tema di assicurazione obbligatoria, recita testualmente:

“1.Non è consentito condurre operazioni con un UAS se non è stata stipulata e in corso di validità un’assicurazione concernente la responsabilità verso terzi, adeguata allo scopo e con massimali non inferiori ai parametri minimi di cui alla tabella dell’art. 7 del Regolamento (CE) 785/2004. In conformità dell’art. 743 del Codice della Navigazione anche agli aeromobili oggetto del presente regolamento si applica l’art. 1015 del Codice della Navigazione.
2.Le associazioni di aeromodellismo, laddove riconosciute in accordo all’art.16 del Regolamento (UE) 2019/947, possono utilizzare polizze cumulative, a copertura dei danni provocati a terzi durante allenamenti, manifestazioni o gare, nel rispetto dei massimali minimi sopra indicati.”
Articolo 7 del del Regolamento (CE) 785/2004 (Assicurazione concernente la responsabilità verso i terzi) dispone:

“1. Per quanto riguarda la responsabilità verso i terzi, la copertura assicurativa minima per incidente per ciascun aeromobile ammonta a:

Se, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa per danni a terzi derivanti da rischi di guerra o terrorismo non fosse disponibile per qualsiasi vettore aereo o esercente di aeromobile su base di incidente, tale vettore o esercente di aeromobile può soddisfare il suo obbligo di assicurare tali rischi mediante assicurazione su base aggregata. La Commissione segue da vicino l’applicazione di questa disposizione per assicurare che tale aggregato sia almeno equivalente all’importo pertinente che figura nella tabella.

2. Se opportuno, i valori di cui al presente articolo possono essere modificati secondo la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 2, nel caso in cui modificazioni delle pertinenti convenzioni internazionali ne indichino la necessità.”.

I DSP (Diritti speciali di prelievo) non sono altro che una nuova valuta “artificiale” il cui valore si basa esclusivamente sull’impegno dei membri del Fondo ad accettarla quale pagamento in cambio della propria valuta. I DSP sono soggetti a quotazione del mercato e, a titolo meramente orientativo, a Luglio 2021, un importo di 1,00 DSP equivale a circa 1,20 euro.