La Corte di Cassazione Civile n.6883/2019 ha riaffrontato il tema dell’assicurazione obbligatoria dei danni da circolazione di veicoli attinente il Fondo di garanzia per le vittime della strada – F.G.V.S. (art.285 del Codice delle Assicurazioni), tornando ad affermare che l’impresa designata, ai sensi dell’art.286 del Codice delle assicurazioni private, assume in proprio l’obbligazione diretta nei confronti della vittima, quale soggetto passivo del rapporto processuale e sostanziale, sia dell’azione risarcitoria che dell’azione esecutiva.

Come previsto, infatti, dall’art.287, comma 3, Codice Assicurazioni) “L’azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata esclusivamente nei confronti dell’impresa designata. La CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada può tuttavia intervenire nel processo, anche in grado di appello”, l’assicuratore designato paga in nome proprio il debito proprio, sebbene il pagamento sia effettuato nell’interesse del F.G.V.S..

Pertanto, in caso di sinistro causato da veicolo non identificato, il danneggiato può agire nei confronti dell’impresa designata per conto del F.G.V.S. prospettando la “non identificabilità” del veicolo che ha cagionato il sinistro. L’azione diretta è dunque svolta dal danneggiato nei confronti dell’impresa designata.

“ Non vi è litisconsorzio necessario con la Consap, che può intervenire ad adiuvandum nel giudizio, anche in appello (art.287, comma 3 e 294, comma 2, Codice Assicurazioni), non venendo peraltro a tale stregua a radicarsi la sua legittimazione passiva nei confronti della vittima della strada e a risultare conseguentemente consentita una sua condanna diretta.”.

L’Impresa assicuratrice designata, quindi, “..non è un rappresentante del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, né dell’ente gestore società Consap s.p.a., ma è legittimata in proprio, quale soggetto passivo dell’azione risarcitoria e dell’azione esecutiva, assumendo l’obbligazione diretta nei confronti della vittima e agendo ex art.1705 c.c. come mandataria ex lege senza rappresentanza del Fondo, tenuto solo a rifondere l’importo versato dall’impresa designata. “.