Con particolare riferimento ai danni cagionati da precipitazioni atmosferiche, si é esclusa l’ipotesi del “caso fortuito o della forza maggiore” invocabile dal custode, quale esimente della propria responsabilità, in presenza di fenomeni meteorologici, anche, di particolare forza e intensità, protrattisi per un tempo molto lungo e con modalità tali da uscire fuori dai canoni normali, allorquando il danno trovi origine nell’insufficienza delle misure adottate (nel nostro caso, da un Comune), volte ad evitarne l’accadimento, in particolare del sistema di deflusso delle acque meteoriche.
Così si è pronunciata la Cassazione civile n.8466/2020 in relazione ad un danno da allagamento da fenomeno metereologico, occorso ad un privato, ove l’eccezionalità e imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare “caso fortuito o forza maggiore” idonei ad escludere la responsabilità del custode (il Comune) per il danno verificatosi, solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l’evento.

E’ necessario, pertanto, distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della cosa e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della medesima e solamente in quest’ultima ipotesi si potrà configurare il “caso fortuito”.

In relazione, poi, alla prova del danno, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il danneggiato, è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a fornire la prova che il danno subito deriva dalla cosa in custodia, in relazione alle circostanze del caso concreto. Tale prova può essere fornita, anche, con presunzioni, “.. ove si pone in rilievo che la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato “anomalo”, e cioè dell’obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno.” .… “…. L’art.2051 c.c. è caratterizzato da un criterio d’inversione dell’onere della prova che fa eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt.2043 e 2697 cod. civ., imponendo al custode di dare la prova liberatoria del fortuito”.

Il custode, quindi, è tenuto dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con uno sforzo diligente e adeguato alle concrete circostanze del caso, dimostrando di avere espletato “.. con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative, e già del principio generale del neminem laedere.”.