
La Corte di Cassazione Civile n.39531/2021 ha enunciato il seguente principio di diritto:
“È legittima l’ostensione dei dati del beneficiario della posizione previdenziale di un fondo pensione, allorché il richiedente alleghi l’interesse, concreto e non pretestuoso, ad intraprendere un giudizio nei confronti del soggetto in tal modo designato dall’aderente al fondo, come allorché la richiesta provenga dal legittimario del de cuius”.
“Gli strumenti finanziari riconducibili alla categoria dei «fondi pensione» costituiscono una categoria assimilabile alle assicurazioni sulla vita, attesa la loro causa o finalità riconducibile al genus previdenziale, vuoi con riferimento alla primigenia fase di accumulo della provvista monetaria, vuoi con riferimento alla successiva fase di erogazione della prestazione pecuniaria” (Cass. civ. n.6928/2018; Cass. pen. n.13660/2020).
Il “..sistema pensionistico si divide in due grandi settori, la previdenza obbligatoria e quella complementare, quest’ultima progressivamente affiancatasi a quella obbligatoria: i sistemi pensionistici si diversificano in ragione dei meccanismi di gestione delle risorse, distinguendosi in sistemi «a ripartizione» e «a capitalizzazione»; la riforma organica del sistema della previdenza complementare fu realizzata con il d.lgs. 5 dicembre 2005 n.252 “ (Cass. civ. n.477/2015).
La legge, inoltre, ha disciplinato quali siano i soggetti, a seconda delle diverse evenienze, titolari della posizione dell’aderente al fondo e l’art.24, comma 3, di detto decreto legislativo, stabilisce che “.. in caso di morte dell’aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, «l’intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche complementari individuali, viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme pensionistiche complementari collettive, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione». ………. In tale ambito, una tutela particolarmente intensa è assicurata al titolare della posizione individuale, il quale ha facoltà di designare i soggetti beneficiari, anche diversi dagli eredi.”.
Pertanto, una richiesta di accesso ai dati personali di soggetti terzi beneficiari, invocando l’esigenza di intraprendere una controversia giudiziale di natura ereditaria o di annullamento degli atti dispositivi del de cuius per incapacità naturale è legittima.
Si prevedeva con “..l’art.24 d.lgs. n.196 del 2003 (sino alla sua abrogazione, avvenuta ad opera dell’art.27, comma 1, lett. a, n.2, d.lgs.10 agosto 2018, n.101) gli specifici «casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso» …… Fra di essi, l’art.24, comma 1, lett. f) contempla l’esigenza di «far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento».”.
La giurisprudenza della S.C. ha avuto già occasione di precisare che detto articolo “.. esclude che occorra il consenso dell’interessato, allorché il trattamento dei dati sia necessario per far valere o difendere un diritto in giudizio, pur se tali dati non riguardino una parte del giudizio in cui la produzione viene eseguita: unica condizione richiesta, invero, è che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, in quanto, cioè, la produzione sia pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalità, con utilizzo dei dati esclusivamente nei limiti di quanto necessario al legittimo ed equilibrato esercizio della propria difesa”. (Cass. civ. n.7783/2014; Cass. civ. n. 21612/2013; Cass. civ. n.17204/2013; Cass. civ. n.17203/2013).
Dunque, il trattamento dei dati è ammesso ai fini della tutela giudiziaria dei propri diritti.
Da evidenziare che, “ … il “dato personale” oggetto di tutela è qualunque informazione, relativa a «persona fisica, giuridica, ente o associazione», che siano «identificati o identificabili», anche «indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altra informazione»: ed in tale nozione sono riconducibili i dati dei singoli beneficiari di una polizza o di un fondo di previdenza complementare, raccolti ed utilizzati per le finalità del Fondo pensione. “.
Infine, una conferma di tali conclusioni è ravvisabile nella recente riforma della materia:
“Il comma 5 dell’art.2-terdecies d.lgs. n.196 del 2003, introdotto dall’art.2, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 agosto 2018, n.101, ha espressamente affermato, in tema di diritti riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, che essi possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione, salvo che (limitatamente all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione) l’interessato lo abbia espressamente vietato con dichiarazione scritta: ma, «in ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l’esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi». “.