
Un veicolo, assicurato contro il rischio di furto, veniva consegnato al personale di un albergo e successivamente trafugato da ignoti.
L’assicuratore dopo aver indennizzato l’assicurato agiva in via di surroga verso l’albergo, ai sensi dell’art.1916 c.c., per la rifusione dell’importo liquidato.
L’albergo si costituì negando la propria responsabilità e chiedendo, in subordine, di essere tenuto indenne dal gestore della autorimessa cui il personale dell’albergo aveva affidato il suddetto veicolo che, poi, era stato sottratto.
Veniva accertato che il proprietario del veicolo aveva stipulato un contratto di deposito con l’albergo per cui, con l’indennizzo, l’assicuratore si era surrogato nei diritti dell’assicurato depositante tanto nei confronti del depositario, quanto nei confronti del subdepositario e che tale diritto aveva natura contrattuale e, pertanto, soggetto alla prescrizione decennale di cui all’art.2946 c.c..
Sul caso, Cass. civ. n.21219/2022 ha sentenziato:
“La stipula di un contratto di deposito avente ad oggetto beni altrui costituisce ex se un contratto a favore del terzo ex articolo 1411 c.c..
Il fine del contratto di deposito, infatti, è quello della custodia, conservazione e restituzione del bene depositato, con la conseguenza che il titolare dell’azione risarcitoria per la perdita, la distruzione o il deterioramento delle cose depositate nei confronti del depositario è, indipendentemente da chi sia il proprietario delle stesse, non solo il depositante, ma anche il terzo che avrebbe avuto titolo per esigere la restituzione”. (ex multis, Cass. civ. n. 12972/2010).