L’assicuratore aveva rifiutato di indennizzare il valore degli oggetti contenuti in due casseforti murate, ubicate nell’immobile svaligiato, poiché erano state aperte con le chiavi rinvenute all’interno dell’abitazione e nascoste, in particolare, in un mucchio di cenere nel camino.
Il contenzioso atteneva l’ipotesi di una “colpa grave” dell’assicurato circa il peculiare nascondiglio delle chiavi, tale da escludere, ai sensi della polizza, l’obbligo d’indennizzo.
La Cassazione civile n.18532/2018 pur prendendo atto, come accertato in sede di merito, che l’assicurato aveva adottato soluzioni di prevenzione del rischio furto, quali: l’apposizione di un catenaccio, di una serratura, del sistema d’allarme, di serrande e inferriate, osservava, anche, che l’immobile era una villetta posta in zona periferica, isolata e che avrebbe consentito ai ladri di agire in assoluta tranquillità per lungo tempo.
Non si poteva, pertanto, riportare il fatto occorso nell’ambito della cd.”colpa ordinaria” valutando, anche, le condotte alternative che l’assicurato avrebbe potuto porre in essere (portare con sé le chiavi in viaggio, etc.);
Sulla base, quindi, del nesso di causalità materiale tra la condotta dell’assicurato e l’evento, si deve fare ricorso al principio penalistico della “conditio sine qua non” temperato da quello della regolarità causale, con la conseguenza che quando l’evento dannoso è derivato da una pluralità di comportamenti, tutti hanno eguale valore causale senza distinzione tra cause mediate e immediate, dirette e indirette.