
Il contratto prevedeva l’impegno di custodia e stoccaggio di merci con la successiva consegna dei prodotti a terzi soggetti e si pattuiva che le merci, oggetto dell’accordo, fossero coperte da assicurazione a spese del produttore/depositante, con esclusione dei casi di danneggiamento dovuti a dolo o colpa del depositario che, in tal caso, avrebbe risposto per il danno.
Durante lo svolgimento del rapporto si verificava un furto della merce in deposito e la Corte di merito, adita per il contenzioso, riteneva che l’assicurazione attivata dal depositario coprisse il furto e non già l’inadempimento verso terzi ed inoltre che detta copertura avrebbe rimborsato il depositario per il valore delle cose rubate, anche se appartenenti a terzi. Da ciò si osservava che era stato proprio il furto a favorire l’inadempimento del depositario.
Pertanto, l’assicuratore del depositante avrebbe agito in surroga verso il depositario per il danno causato da inadempimento alla propria assicurata per la mancata riconsegna della merce, mentre la copertura assicurativa del depositario, coprendo il danno da furto, avrebbe rimborsato il medesimo depositario e non il terzo del valore delle merci rubate, anche, se appartenenti a terzi.
La Cassazione Civile n.8877/2021 circa la sentenza impugnata, osservava:
“ …. va considerato che le cose assicurate erano di proprietà di terzi, cosi che la finalità dell’assicurazione contro il furto mirava a tenere indenne, in tutto o in parte, l’assicurato di quanto costui avesse dovuto poi pagare al terzo a causa del furto stesso, e dunque della impossibilità di riconsegnare le cose, o di adempiere alla obbligazione di custodirle e distribuirle: la ratio impugnata sarebbe condivisibile se i beni assicurati fossero stati di proprietà dell’assicurato, caso nel quale l’assicurazione avrebbe avuto lo scopo — economico – di tenere indenne il proprietario della perdita subita, mentre, essendo le cose di un terzo, l’assicurazione ha lo scopo di tenere l’assicurato indenne del danno che deve risarcire ad altri.”.