
L’impresa di assicurazione aveva agito in via di rivalsa verso l’assicurato per quanto pagato al danneggiato, stante l’inoperatività della copertura assicurativa del veicolo, condotto da persona in stato di ebbrezza. L’assicurato eccepiva l’inefficacia della clausola di esclusione di polizza “per la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti”, lamentando, ai sensi degli artt.1469 bis, ter e quinquies c.c. (vigente al momento del fatto) – art.142 Codice del Consumo -, di non aver potuto conoscere e comprendere l’esistenza, il significato e la portata in termini economici della clausola. Detta clausola era contenuta in una sezione della polizza ove per la specifica approvazione, ai sensi dall’art.1341, comma 2, c.c., si rinviava ad un generico “Diritto di rivalsa per l’inopponibilità delle eccezioni previste dall’articolo 18 della Legge”, senza chiare esplicitazioni sull’effettivo contenuto.
La Cassazione Civile n.25785/2019 ha osservato sul tema ed in linea con un consolidato orientamento di questa Corte, circa la distinzione tra le clausole che delimitano l’oggetto del contratto assicurativo da quelle che escludono la responsabilità dell’assicuratore, riconoscendo solo alle seconde natura vessatoria ai sensi degli artt.1341 e 1342 c.c..
La clausola di rivalsa dell’assicuratore, pertanto, in relazione agli indennizzi corrisposti ai terzi danneggiati, a causa della guida del veicolo assicurato, condotto in stato di ebbrezza, è una clausola delimitativa della copertura assicurativa e non vessatoria.
In primo luogo, non vi è necessità di una specifica approvazione per iscritto per produrre gli effetti poiché stabilisce in quali limiti l’assicuratore è tenuto a rivalere l’assicurato del danno prodottogli dal sinistro e quindi non fa che precisare l’oggetto del contratto assicurativo, senza creare delle limitazioni di responsabilità a favore dell’assicuratore medesimo riguardo al risarcimento del danno assicurato.
In secondo luogo, detta clausola riproduce i contenuti degli artt.186 e 187 del Codice della Strada che vietano la guida in stato di alterazione provocata da alcool o sostanze stupefacenti nonché per quanto previsto dall’art.1900 c.c. che esclude la copertura assicurativa ai danni provocati volontariamente o con colpa grave dell’assicurato, salvo che, per quanto riguarda la colpa grave, sia stato pattuito diversamente. Come, infatti, sancito, “ratione temporis”, dall’art.1469 ter c.c. “non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell’Unione europea o l’Unione europea”.
Conclude la S.C. che in relazione all’art.18 della L.990/1969, ora, art.144 cod. ass., discende il diritto dell’assicuratore di agire in rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe contrattualmente avuto diritto di rifiutare o ridurre la prestazione erogata al danneggiato.