
L’art.139 del Codice delle assicurazioni private norma il risarcimento del danno non patrimoniale (biologico) per lesioni di lieve entità ed in particolare, la norma subordina la risarcibilità del danno ancorando la liquidazione del danno biologico in presenza di postumi micro-permanenti o senza postumi, ad un rigoroso riscontro obiettivo in rapporto alla singola patologia. Un danno alla salute che deve essere accertato e valutato dal medico legale e, poi, dal giudice secondo criteri di assoluta e rigorosa scientificità, senza che sia possibile in alcun modo fondare l’affermazione dell’esistenza del danno sulle sole dichiarazioni della vittima, ovvero su supposizioni, illazioni, suggestioni o ipotesi.
Così la Cassazione Civile n.5820/2019 che, anche, osservato come dette norme “… esaltano (ma al tempo stesso gravano di maggiore responsabilità) il ruolo del medico legale, imponendo a quest’ultimo la corretta e rigorosa applicazione di tutti i criteri medico legali di valutazione e stima del danno alla persona. Pertanto sarà risarcibile anche il danno i cui postumi non siano “visibili”, ovvero non siano suscettibili di accertamenti “strumentali”, a condizione che l’esistenza di essi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale.” “… Invero, vi sono malattie che si estrinsecano con delle alterazioni strumentali, che non sono rilevabili clinicamente o neppure all’esame obiettivo: si consideri un trauma cranico con microlesione encefalica che dia luogo ad un focolaio epilettogeno; detta patologia produce sintomatologia di tipo temporale, che solo il paziente è in grado di riferire, ed è dimostrabile soltanto strumentalmente (mediante un’alterazione dell’EEG). Al contrario, i disturbi psico reattivi e le lesioni sensoriali non sono generalmente suscettibili di essere dimostrati mediante un accertamento strumentale, ma possono essere accertate ricorrendo ad un esame cinico.”
La S.C. ha ribadito, inoltre, in tema di duplicazione risarcitoria del danno non patrimoniale da lesione alla salute, che:
-“costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del “danno biologico” e del “danno dinamico-relazionale”, atteso che con quest’ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale);
– non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del “danno biologico” e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”
Pertanto, ove sia dedotta e provata l’esistenza di pregiudizi non aventi base medico-legale, questi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione.
In tal senso, le tabelle standard riportate all’art.139 del Codice delle Assicurazioni ai fini del calcolo del risarcimento del danno biologico, specifico e limitato settore delle lesioni di lieve entità, non impediscono la risarcibilità anche del danno morale “ …. ricorrendo in concreto i presupposti del quale, il giudice può avvalersi della possibilità di incremento dell’ammontare del danno biologico, secondo la previsione e nei limiti di cui alla disposizione del comma 3 (aumento del 20%)” così come affermato dalla sentenza n.235/2014 della Corte costituzionale circa la legittimità costituzionale di detto articolo.