L’obbligo dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile concerne, anche, i veicoli circolanti con “targa prova”. Non sono previste eccezioni dall’art.122 cod. ass..
Trattandosi di assicurazione che segue la “targa”, la copertura assicurativa interviene sui veicoli ove viene apposta la targa e sono esclusi gli eventi dannosi che non seguono le prescrizioni di Legge (D.P.R. n.474/2001). In particolare l’art.1 del succitato decreto, prevede: “L’obbligo di munire della carta di circolazione di cui agli artt.93, 110 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, circolano su strada per esigenze connesse con tecniche sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti anche per ragioni di vendita o di allestimento, non sussiste per i seguenti soggetti, se autorizzati alla circolazione di prova ai sensi del presente articolo:
a) le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, loro rappresentanti; concessionari; commissionari; agenti; di vendita; i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 chilometri, nonché gli istituti universitari; gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli; le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici; le fabbriche costruttrici di sistemi; dispositivi; di equipaggiamento; di veicoli a motore e di rimorchi qualora l’applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell’articolo 236 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, e successive modificazioni, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari; agenti; vendita; i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento; gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto.”