Il certificato di chiusa inchiesta è un documento attestante l’esito di un procedimento penale che è possibile richiedere, con domanda presentata in carta libera, alla Procura della Repubblica territorialmente competente. In passato, talune compagnie assicuratrici subordinavano l’indennizzo del danno per furto o incendio del veicolo alla presentazione, da parte dell’assicurato, del certificato di chiusura delle indagini emesso in seguito al provvedimento di archiviazione contro ignoti rilasciato dal giudice per le indagini preliminari per la mancata identificazione dei responsabili dell’illecito. Tale documento, tra l’altro, era considerato necessario per provare l’estraneità dell’assicurato rispetto al fatto denunciato ma allungava le tempistiche della procedura di liquidazione assicurativa, in quanto era necessario attendere la chiusura delle indagini preliminari e l’emissione del decreto di archiviazione per poter ottenere il certificato.
Con l’introduzione dell’art.150-bis del Codice delle Assicurazioni ad opera della L. n.27/2012, è venuto meno l’onere per l’assicurato contro il furto e l’incendio dell’auto di presentare il certificato di chiusa inchiesta per ottenere dalla propria compagnia assicuratrice il relativo risarcimento. Secondo quanto disposto da detto articolo, infatti, “è fatto obbligo alla compagnia di assicurazione di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta”. Ad oggi, il certificato di chiusa inchiesta deve essere presentato ai fini assicurativi solo ove sia contestato il reato di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati, fattispecie penale che prevede la reclusione da uno a cinque anni a carico di “chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione”.
L’ipotesi è contemplata dall’art.150-bis, comma 2 cod. ass., a mente del quale ”nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all’art.642 del codice penale, limitatamente all’ipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo, il risarcimento del danno derivante da furto o incendio dell’autoveicolo stesso è effettuato previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta”.
Anche l’IVASS con lettera del 28 febbraio 2013 ha invitato le imprese assicuratrici ad adeguarsi alla normativa ribadendo come “I cittadini che hanno subito il furto o l’incendio del proprio veicolo non possono essere più costretti, per avere l’indennizzo dovuto, a rivolgersi agli uffici giudiziari competenti per ottenere il certificato di chiusa inchiesta che spesso, soprattutto nelle grandi città, richiede tempi di attesa molto lunghi. Le Procure della Repubblica saranno sgravate da una inutile e pesante attività burocratica”.
Giurisprudenza:
– Cass.Pen. n.25128/2016 “Integra il reato di cui all’art.642 cod. pen., e non quello di truffa aggravata, la richiesta di risarcimento del danno avanzata mediante presentazione di false denunce di sinistro stradale e falsa documentazione medica, ad una società assicuratrice in liquidazione ed evasa dal Fondo di garanzia per le vittime della strada.”.