La Corte di Cassazione Civile n.38216/2021 ha enunciato il seguente principio di diritto: “non è indennizzabile il sinistro avvenuto dopo lo spirare del termine previsto dall’articolo 1901 c. c., a nulla rilevando che l’assicuratore abbia accettato senza riserve il pagamento tardivo del premio”.
La giurisprudenza di legittimità ha già ripetutamente affermato che “ nei contratti di assicurazione con rateizzazione del premio, una volta scaduto il termine di pagamento delle rate successive alla prima, l’efficacia del contratto resta sospesa a partire dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza, ai sensi dell’art.1901 cod. civ., senza che rilevi l’accettazione, da parte dell’assicuratore, di un pagamento tardivo.”, per cui:
“-) se l’assicurato paga tardivamente il premio, il contratto si riattiva con efficacia ex nunc;” cioè dal momento del pagamento del premio e non con effetto retroattivo;
“
-) se l’assicurato non paga il premio il contratto si risolve ope legis qualora l’assicuratore non agisca per la riscossione entro sei mesi.”
La tardiva accettazione del premio, quindi, non costituisce una rinunzia, da parte dell’assicuratore, alla sospensione della garanzia assicurativa, ma impedisce solo la risoluzione di diritto del contratto.
Qualora l’assicuratore, invece, dovesse rinunciare agli effetti della sospensione, questa deve avvenire in modo espresso oppure, se in modo tacito, deve essere inequivocabile ( Vds. Cass. civ. n.5944/2014; Cass. civ. n. 21571/2012; Cass. civ. n.9554/2002; Cass. civ. n.2383/1990; Cass. civ. n.17/1987).
La Corte costituzionale n.18/1975 aveva già stabilito che le previsioni dell’art.1901 c.c. sono del tutto razionali e “conformi alla particolare natura e alla struttura del contratto di assicurazione, nel quale la sopportazione del rischio da parte dell’assicuratore è condizionata all’adempimento della prestazione consistente nel pagamento del premio”.
Tale meccanismo economico, prima ancora che giuridico, consente all’assicuratore, quando assume il rischio del pagamento dell’indennizzo, di essere messo in condizione di poter contare sul puntuale versamento dei premi alle scadenze pattuite da parte degli assicurati, attraverso i quali dovrà costituire le riserve tecnicamente calcolate per adempiere i propri obblighi e costituire le garanzie reali imposte dalle leggi di controllo a tutela dei diritti degli assicurati.
La S.C. ha, inoltre, osservato che “La diversità strutturale e funzionale tra gli artt.1460 c.c. e 1901 c.c. fa sì che mentre nei casi previsti dalla prima di tali norme è consentito al giudice il sindacato sulla buona fede di chi solleva l’eccezione di inadempimento, l’art. 1901 c.c. non consente alcun sindacato di questo tipo, perché l’esonero dell’assicuratore dal pagamento dell’indennizzo, in caso di mancato pagamento del premio, è effetto naturale ex art.1374 c.c. del contratto.”

In tema, infine, di conclusione, efficacia e forma del contratto assicurativo, la Suprema Corte ha sancito che la polizza assicurativa, come qualsiasi altro contratto, si conclude nel momento in cui il proponente ha notizia dell’accettazione della sua proposta, ma che una volta concluso non è di per sé produttivo di effetti. L’efficacia del contratto di assicurazione è, infatti, subordinata dalla legge al pagamento del premio.
Pertanto, “il contratto di assicurazione esiste come negozio prima ancora che sia pagato il premio, ma solo il pagamento del premio fa sì che esso produca i suoi effetti.”.
L’efficacia del contratto di assicurazione non é subordinata alla consegna della polizza, né dall’articolo 1321 c.c., né dall’articolo 1882 c.c.. Al contrario, il contratto di assicurazione esige la forma scritta soltanto “ad probationem”, sicché i suoi effetti si producono a prescindere dalla consegna dei documenti contrattuali.