In conformità alla costante giurisprudenza di Cassazione, ex art.1888 cod. civ., ai fini della prova del contratto, possono rilevare anche documenti diversi dalla polizza, se da essi è possibile ricavare gli estremi del rapporto assicurativo, essendo vietato soltanto che la prova documentale possa essere sostituita o integrata da quella orale, fuori dell’ipotesi eccezionale di cui all’art.2724, n.3 c.c. . (vds. in tal senso Cass. Civ. n.16541/2012; Cass. civ. n.919/1999; e Cass. civ. n.5416/1993).
Quanto sopra sancito dalla Cassazione Civile n.42076/2021 atteneva il rilievo, nel caso in esame, che ai fini della prova della conclusione del contratto assicurativo e della decorrenza della copertura veniva attribuito valore di prova alla documentazione acquisita nel giudizio, in particolare:
– ad un tabulato redatto e timbrato dall’intermediario assicurativo nel quale la compagnia assicurativa elencava, in dettaglio, i contratti assicurativi ed attribuiva lo stato di «emesso» dando atto dell’avvenuto incasso del premio; – al verbale di ispezione, redatto da funzionari dell’Impresa assicurativa, che menzionava espressamente il nominativo ed i contratti emessi dall’intermediario assicurativo;
– alle stampe delle schermate del server contenenti tutti gli elementi essenziali del contratto, ivi compresi il numero definitivo di polizza e la data di decorrenza della garanzia.