“E’ stato costantemente affermato da questa Corte che la manifestazione del danno da malattia professionale, rilevante quale “dies a quo” per la decorrenza del termine prescrizionale, sia ai fini delle prestazioni Inail ex art.112 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sia ai fini del danno differenziale ai sensi degli artt.2087 e 2946 cod.civ., può ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l’esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell’assicurato. Occorre cioè che uno o più fatti concorrenti forniscano certezza dell’esistenza dello stato morboso o della sua conoscibilità da parte dell’assicurato, in relazione anche alla sua eziologia professionale e al raggiungimento della misura minima indennizzabile” (v. Cass. civ. n.10441/2007).
Per quanto sopra ricordato da Cass. civ. n.1298/2022, le Sezioni Unite di Cass. civ. n.576/2008, si sono pronunciate in tema di responsabilità aquiliana per malattie riconducibili al fatto doloso o colposo di un terzo per il conseguimento delle prestazioni assicurative per malattia professionale (Cass. civ. n.2002/2005; Cass. civ. n.19575/2004; Cass. civ. n.23110/2004) ed hanno enunciato i principi della «conoscibilità del danno» e della «rapportabilità causale», specificando che “…. La conoscibilità deve essere saldamente ancorata a due parametri oggettivi, uno interno e l’altro esterno al soggetto leso ovvero, rispettivamente, la ordinaria diligenza ed il livello di conoscenze scientifiche dell’epoca. In relazione al soggetto leso, l’ordinaria diligenza si esaurisce nel portarsi presso una struttura sanitaria per gli accertamenti sui fenomeni patologici avvertiti mentre l’elemento esterno va apprezzato in relazione alla comune conoscenza scientifica che era ragionevole richiedere, in una data epoca in merito alla patologia manifestatasi, ai soggetti cui la persona lesa si è rivolta o avrebbe dovuto rivolgersi.”.
In coerenza con tali principi, Cass. civ. n.13284/2010 ha affermato che, anche in relazione alla responsabilità contrattuale del datore di lavoro, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno conseguente a malattia, causata al dipendente nell’espletamento del lavoro dal comportamento colposo del datore di lavoro, decorre dal momento in cui l’origine professionale della malattia può ritenersi oggettivamente conoscibile dal danneggiato, indipendentemente da valutazioni soggettive dello stesso.