La Cassazione Civile n.9965/2022 ha ribadito, in tema di responsabilità del direttore dei lavori, il principio secondo cui “La natura della responsabilità del direttore dei lavori nominato dal committente o dell’appaltatore ………. per un fatto dannoso cagionato ad un terzo dall’esecuzione di essi, è di natura extracontrattuale e perciò può concorrere con quella di costoro se le rispettive azioni o omissioni, costituenti autonomi fatti illeciti, hanno contribuito causalmente a produrlo. In relazione poi al direttore dei lavori dell’appaltatore egli risponde del danno derivato al terzo se ha omesso di impartire le opportune direttive per evitarlo e di assicurarsi della loro osservanza, ovvero di manifestare il proprio dissenso alla prosecuzione dei lavori stessi astenendosi dal continuare a dirigerli in mancanza di adozione delle cautele disposte” (Cass. civ. n.15789/2003).
Il direttore dei lavori, quindi, per andare esente da colpa non è tenuto soltanto a segnalare il proprio dissenso dall’esecuzione di interventi che egli ritiene non adeguati o pericolosi, ma deve anche attivarsi affinché l’appaltatore rispetti le sue indicazioni e, se ciò non accade, deve astenersi dal continuare a dirigere i lavori.
Nel caso in esame, il professionista aveva segnalato il suo dissenso, ma si era arrestato a questo, non attivandosi affinché l’appaltatore non eseguisse le opere rivelatesi dannose ovvero non segnalando ai committenti la sua indisponibilità a proseguire l’incarico nel caso in cui le opere fossero, comunque, eseguite o che non fossero rimosse.
Per tali eventi, infine, non era stata ritenuta operativa la relativa polizza di responsabilità professionale, per l’applicazione degli artt.1892 e 1893 del Codice Civile in tema di “dichiarazioni inesatte o reticenti”.
Il professionista, infatti, aveva dichiarato nel questionario informativo dell’Assicuratore che negli ultimi cinque anni precedenti la stipula di detta polizza non erano avvenuti sinistri o circostanze suscettibili di dar luogo a richieste di risarcimento.
Per quest’ultimo aspetto, tale dichiarazione risultava non veritiera e in particolare perché il professionista aveva già ricevuto un lettera, da parte dell’avvocato dei danneggiati, ove erano “richiamati tutti i temi della successiva lite giudiziaria” ed a cui aveva dato riscontro tramite il proprio difensore.
Si era, quindi, in presenza di una consapevolezza dell’esistenza di un evento suscettibile di dar luogo ad una richiesta di risarcimento e tale lettera doveva, certamente, essere menzionata all’Assicuratore, in sede precontrattuale, come evento potenzialmente foriero di responsabilità a carico dell’assicurando.