L’espressione “fermo tecnico” o “danno da fermo tecnico” caratterizza un pregiudizio patrimoniale subito dal proprietario di un veicolo in riparazione e/o derivante dall’impossibilità di utilizzare il mezzo durante il periodo di sosta forzata quale, ad esempio, il fermo del veicolo per i danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale.

Come ricordato da Cass. civ. n.14087/2022 “… il danno da “fermo tecnico” di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall’uso del mezzo”. (vds. Cass. civ. n.5447/2020; Cass. civ. n.22201/2017; Cass. civ. n.20620/2015; Cass. civ. n.15089/2015; Cass. civ. n.17135/2011; Cass. civ.n.5543/2011).

Tra gli effetti del “danno da fermo tecnico” vi sono, anche, quelli indiretti e cioè collegati alle spese sostenute per il noleggio di un’altra vettura (danno emergente) o all’impossibilità di eseguire un’attività, ad esempio, lavorativa (lucro cessante). Effetti questi che dovranno sempre essere provati, fornendo le informazioni necessarie sulle spese sostenute ovvero lasciando spazio a quanto previsto dall’art.1226 c.c. in termini di equità discrezionale.

Inoltre, come affermato da Cass. civ. n.17897/2020 “noleggiare un autoveicolo senza averne la necessità è certamente una spesa inutile, e come tale irrisarcibile ai sensi dell’art.1227, comma secondo, c.c..”, poiché detta norma esclude la risarcibilità dei danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.
L'”ordinaria diligenza” menzionata nell’art.1227, comma secondo, c.c. “… è quella del bonus pater familias, e qualunque bonus pater familias deve presumersi che si astenga dal sostenere spese inutili”. Sostenere una spesa inutile è quindi una condotta contraria all’ordinaria diligenza di cui all’art.1227, comma secondo, c.c..”
Non può, pertanto, condividersi, come osservato dalla S.C., che se il diritto di disponibilità di un autoveicolo viene leso dal fatto del terzo, la spesa sostenuta dal danneggiato per noleggiare un veicolo sostitutivo costituisce sempre un danno risarcibile, quale che fosse l’uso che il danneggiato intendesse fare del proprio mezzo.