
La personalizzazione del danno non patrimoniale
Come riepilogato da Cass. civ. n.15924/2022, il principio consolidato nella giurisprudenza di Cassazione, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, prevede che “…. la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento” (ex multis Cass. civ. n.10912/2018; Cass. civ. n.27482/2018; Cass. civ. n.28988/2019; Cass. civ. n.25164/2020; Cass. civ. n.5865/2021; Cass. civ. n.12046/2021).
Il grado di invalidità permanente medico legale esprime, in misura percentuale, la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni di ogni persona e che possono distinguersi in due gruppi:
-quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità;
-quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
Entrambe le categoria costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale che hanno identica natura e che vanno tutte considerate in funzione del principio dell’integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni. “Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione”. (v. Cass. Civ. n.10912/2018).
Come nel caso in esame, quando l’eccezionale gravità delle lesioni, l’ immobilizzazione che ne è conseguita e l’incidenza su di una persona ancora giovane e professionalmente attiva che trovavasi nel pieno della vita nonché dell’età lavorativa.
Le tipologie di risarcimento del danno alla persona
La più recente e consolidata giurisprudenza di Cassazione, in tema di risarcimento del danno alla persona, (vds. Cass. civ.n.901/2018; 27/03/2018, Cass. civ. n.7513/2018; Cass. civ. n.23469/2018; Cass. civ. n.2788/2019) determina:
“i) sul piano del diritto positivo, l’ordinamento riconosce e disciplina (soltanto) le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art.1223 c.c.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.; art. 185 c.p.);
li) la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secondo l’insegnamento della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Corte cost. n.233/2003; Cass. civ. n.26972/2018 e Cass. civ. n.26975/2018) deve essere interpretata, sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) rispettivamente nel senso:
a. di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
b. di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall’evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto del danno, all’uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni;
iii) nel procedere all’accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito, alla luce dell’insegnamento della Corte costituzionale n.235/2014, punto 10.1 e ss. e del recente intervento del legislatore sugli artt.138 e 139 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), modificati dall’art.1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n.124 — la cui nuova rubrica («danno non patrimoniale», sostituiva della precedente, «danno biologico»), ed il cui contenuto consentono di distinguere definitivamente il danno dinamico-relazionale causato dalle lesioni da quello morale — deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale e, cioè, tanto l’aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione), quanto quello dinamico- relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto);
iv) nella valutazione del danno alla salute, in particolare — ma non diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto (Cass. civ. n. 8827/2003 e Cass. civ. n.8828/2003; Cass. civ. n.6572/2006; Corte cost. n. 233/2003) — il giudice dovrà, pertanto, valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale — che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso — quanto quelle incidenti sul piano dinamico- relazionale della sua vita (che si dipanano nell’ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce «altro da sé»);
v) nel caso di lesione della salute, costituisce, pertanto, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico — inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali — e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali c.d. «categorie» o «voci» di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l’art. 32 Cost.);
vi) non costituisce duplicazione risarcitoria, di converso, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, come stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza di Cass. civ. n.235/2014, ….. (ove si legge che la norma di cui all’art. 139 cod. ass. «non è chiusa anche al risarcimento del danno morale»), e come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell’art.138 lett.e), cod. ass., introdotta — con valenza evidentemente interpretativa — dalla legge di stabilità del 2016. “.
Il principio della autonomia del “danno morale” rispetto al “danno biologico”:
“a) non è suscettibile di accertamento medico-legale;
b) si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d’animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato — deve nondimeno rilevarsi che l’esito decisorio cui anche sul punto è pervenuta la sentenza di merito si rivela comunque conforme a diritto.”.
Tanto più grave, pertanto, sarà la lesione della salute, tanto più siconsentirà di presumere l’esistenza di un correlato “danno morale”, quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall’aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa. (Cass. civ. n.25164/2020).
Metodo procedurale per la liquidazione del danno alla salute
Su dette basi, si individua il corretto modo per procedere alla liquidazione del danno alla salute (Cass. civ. n.25164/2020), per cui si dovrà:
“i) accertare l’esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
ii) in caso di positivo accertamento dell’esistenza (anche) di quest’ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando [in attesa della approvazione ed emanazione della tabella unica nazionale, n.d.r.] integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all’indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);
iii) in caso di accertamento negativo, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso …), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall’aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale;
iv) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all’aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art.138, punto 3, cod. ass.”.