Come ricordato dalla Corte di Cassazione Civile n.2714/2017, “.. ai sensi dell’art.1908 c.c. nell’accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro. “.
La stessa norma, inoltre, prevede che il valore delle cose assicurate può essere stabilito al momento della conclusione del contratto mediante stima accettata per iscritto dalle parti e che non equivale a detta stima la semplice dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza.
Il premio di polizza, pertanto, assume valore determinante ai fini dell’individuazione del limite massimo del rischio assicurato, affinché venga rispettato l’equilibrio sinallagmatico tra le reciproche prestazioni (Cass. civ. n.10596/2010) e cioè entro il limite massimo determinato dall’ammontare del premio di polizza, il valore assicurato del bene resta fissato per quello corrispondente all’epoca del sinistro.
Nell’assicurazione di cose, il valore della cosa assicurata è elemento essenziale del contratto, ma non altrettanto può dirsi delle assicurazioni sulla responsabilità. (Cass. civ. n.5625/2020). Infatti, nelle assicurazioni di cose, è vietata la soprassicurazione (art.1908 c.c.), un divieto che è espressione del principio indennitario, per cui la cui la mancata pattuizione del valore del bene assicurato snaturerebbe la causa del contratto, non potendosi percepire indennizzi superiori al valore della cosa assicurata.

Nell’assicurazione sulla responsabilità civile, invece, il massimale esprime il limite dell’obbligazione risarcitoria dell’assicuratore, ma non esiste la nozione di soprassicurazione (art.1909 c.c.) o sottoassicurazione (art.1907 c.c.) e la misura del massimale garantito è lasciata alla libera pattuizione delle parti. Il contratto potrebbe essere, dunque, stipulato per un qualsiasi massimale, senza che ciò incida sulla natura o sulla causa del contratto, così come potrebbe essere stipulato per un massimale illimitato, ipotesi conosciuta dalla prassi commerciale.

In tema di assicurazione per la responsabilità civile, Cass. civ. n.28811/2019 ha, inoltre, precisato, che trattasi di una assicurazione contro i danni, rientrante nella sottospecie delle assicurazioni di patrimoni. La “cosa” esposta al rischio non è infatti un bene determinato, ma è l’intero patrimonio dell’assicurato, che è esposto al rischio di impoverimento, in conseguenza della commissione di un fatto illecito che faccia sorgere l’obbligo di risarcimento in capo all’assicurato.

“Nell’assicurazione di responsabilità civile non può dunque rinvenirsi un “valore” assicurato, per l’ovvia ragione che un patrimonio è normalmente soggetto a costanti variazioni: sicché, ove nel contratto se ne indicasse il valore, questo potrebbe essere non più attendibile al momento dell’avverarsi del rischio, e l’assicurato si potrebbe trovare senza volerlo a beneficiare d’una copertura solo parziale.” Il limite, pertanto, dell’obbligo indennitario dell’assicuratore non è il valore della cosa assicurata (come avviene per le altre assicurazioni contro i danni, ai sensi dell’art.1908 c.c.), ma è un tetto convenzionalmente fissato, detto massimale. Tale massimale, inoltre, “.. essendo frutto di convenzione, non è necessario né invalicabile: esso infatti da un lato potrebbe anche mancare senza che ciò comporti nullità del contratto (c.d. assicurazione con massimale illimitato); dall’altro può, a determinate condizioni, essere superato per effetto di determinate condotte dell’assicuratore.”.