La Cassazione civile Civile n.23973/2019 ha ripercorso il quadro giurisprudenziale relativo ai rapporti tra impresa di assicurazioni, agente assicurativo e sub-agente ed ha affrontato la rilevanza attribuita all’esistenza di un controllo diretto dell’assicuratore sulla figura del sub-agente.
La responsabilità dell’assicuratore per il fatto dell’agente
Con un orientamento giurisprudenziale e pienamente condiviso, come affermato da Cass. civ. n. 18928/2017 , in tema di responsabilità indiretta per i danni arrecati a terzi dagli agenti nello svolgimento delle incombenze loro affidate, l’accertamento di un rapporto di necessaria occasionalità tra il fatto illecito del preposto e l’esercizio delle mansioni affidategli, comporta l’insorgenza di responsabilità (anche) diretta a carico della società.
Un principio affermato, anche, in materia d’intermediazione finanziaria che si trasfonde altresì nell’ambito delle prestazioni assicurative in quanto il rapporto tra cliente/agente/compagnia di assicurazioni ha una struttura analoga a quello tra cliente/intermediario/preponente (Cass. civ. n.18860/2015). Pertanto, “nel giudizio di responsabilità di una compagnia di assicurazioni, ex art.2049 c.c., per il fatto illecito del suo agente che abbia venduto un prodotto assicurativo “fantasma” impossessandosi del denaro versato da risparmiatore per l’acquisto, il giudice di merito accertata la responsabilità dell’agente – è tenuto a verificare la sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra l’attività di questi e la commissione dell’illecito, ravvisabile ove sia stata agevolata o resa possibile dalle incombenze affidate all’agente; mentre non è necessario che il danneggiato provi il dolo o la colpa della società assicuratrice, ovvero di avere verificato la reale esistenza e la riconducibilità alla stessa del prodotto venduto”.
Nella stessa decisione di Cass. civ. n.18860/2015 si è evidenziato l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non si era limitata a verificare la sussistenza del suddetto nesso di occasionalità necessaria, ma aveva rigettato la domanda proposta dai risparmiatori per non avere essi comprovato l’assenza di propria colpa in ordine all’affidamento reso, quanto alla provenienza della proposta contrattuale da soggetto che fosse una società del gruppo dell’impresa di assicurazioni; con ciò confermando il principio secondo quale il risparmiatore che provi di aver subito un danno dal il comportamento illecito dell’agente si giova automaticamente della responsabilità aggiuntiva della compagnia assicuratrice qualora risulti provata ed accertata l’esistenza del nesso di occasionalità necessaria.
Il tipo di responsabilità emersa, pertanto, costituisce un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale a titolo oggettivo, che si fonda esclusivamente sull’esistenza del nesso di occasionalità necessaria tra l’attività dell’agente assicurativo e l’illecito, a prescindere da qualsiasi indagine sullo stato soggettivo di dolo o colpa del proponente (Cass. Civ. n.12448/2012), nella quale non è corretto porre a carico del danneggiato che agisce per il risarcimento del danno extracontrattuale un onere di diligenza tipico dalla diversa ipotesi di responsabilità contrattuale.
Inquadramento della fattispecie del sub-agente
Secondo l’impostazione tradizionale, il sub-agente è un ausiliario dell’agente che, generalmente, non risponde del proprio operato alla Compagnia, ma direttamente all’agente che gli corrisponde una quota della provvigione che a propria volta percepisce dalla Compagnia di assicurazione per l’acquisizione di polizze assicurative e per l’incasso delle quietanze. Il sub-agente, quindi, opera in nome e per conto dell’agente, sotto la responsabilità di quest’ultimo.
La sub-agenzia costituisce, dunque, un caso particolare di contratto derivato (sub-contratto), unilateralmente e funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia, che ne è il necessario presupposto.
La figura del sub-agente non è espressamente disciplinata dal codice civile, trovando parziale applicazione contratto di agenzia (artt.1742-1753 c.c.) nei limiti del suo collegamento funzionale, ma con esclusione dell’applicabilità delle norme sull’esercizio del potere rappresentativo dell’impresa assicuratrice (artt.1745 e 1903 c.c.). Ne deriva che i contratti di agenzia e di sub-agenzia, nonostante la sostanziale sovrapponibilità dell’oggetto, si differenziano con riguardo alla persona del preponente (che nel primo è l’impresa di assicurazioni e nel secondo l’agente).
Di conseguenza il sub-agente opera in nome e per conto dell’agente, sotto la responsabilità di quest’ultimo, salvo che l’impresa assicurativa non attribuisca detti poteri direttamente al sub-agente.
Il sub-agente, dunque, rappresenta l’elemento produttivo inserito nella struttura organizzativa ed imprenditoriale dell’agente, alla quale (struttura) l’impresa di assicurazioni preponente rimane generalmente estranea. Sul questo aspetto Cass. civ. n.7634/2012 ha statuito che la responsabilità dell’assicuratore è esclusa per il fatto illecito del sub-agente in virtù del fatto che ciascun padrone o committente risponde, ex artt.2049 e 1228 c.c., dei fatti illeciti commessi soltanto dai propri collaboratori e non da collaboratori dei soggetti ai quali essi sono legati mediante rapporti contrattuali che lasciano all’autonomia organizzativa dei commissionari lo svolgimento dell’attività loro affidata.
Sul piano dei principi la giurisprudenza è consolidata nell’affermare che la responsabilità del preponente ex art.2049 c.c. sorge per il solo fatto dell’inserimento di colui che ha posto in essere la condotta dannosa nell’organizzazione dell’impresa, senza che assumano rilievo, né la continuità dell’incarico affidatogli, né l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
La responsabilità dell’agente per l’attività posta in essere dal sub-agente
Gli orientamenti di legittimità sul tema sono stati espressi in Cass.civ. n.23448/2014 e sviluppati da Cass. civ. n.14578/2007, Cass. civ. n.6033/2008, Cass. civ. n.3095/2010, Cass. civ. n.14086/2011, Cass. civ. n.7634/2012, Cass. civ. n.10032/2012, Cass. civ. n.8210/2013, secondo cui:
1.al rapporto di sub-agenzia si applica la normativa codicistica in materia di agenzia, per cui dalla responsabilità prevista in capo al preponente (impresa di assicurazioni) per il fatto illecito del preposto (agente), deriva la responsabilità dell’agente (sub-preponente) per il fatto illecito del suo preposto (sub-agente);
2. in applicazione dell’art.1744 c.c. l’agente non ha la facoltà di riscuotere i crediti del preponente, salvo che non gli sia attribuita tale specifica facoltà. Egli non è dunque rappresentante del preponente in quanto riceve il pagamento in nome proprio, ma per conto altrui, così parificandosi ad un mandatario ad esigere. Di conseguenza le somme riscosse dal sub-agente non entrano direttamente nel patrimonio dell’impresa assicuratrice, ma in quello dell’agente, sub-preponente, in capo al quale sorge il contestuale obbligo di trasferire nuovamente le somme ricevute dal sub-agente (ragguagliate ai premi riscossi al netto della provvigione), all’impresa assicuratrice in applicazione del disposto di cui all’art. 1713 c.c;
3.l’agente di un’impresa di assicurazioni è responsabile, ai sensi dell’art. 2049 c.c., dei danni arrecati a terzi dalle condotte illecite del sub-agente – suo diretto preposto – quando tali condotte siano riconducibili alle incombenze ad esso attribuite;
4. l’agente di un’impresa di assicurazioni è responsabile delle condotte illecite del sub-agente, anche, quando esse esorbitino dalle incombenze ad esso attribuite se sussiste il doppio presupposto della buona fede incolpevole del terzo danneggiato, da una parte, e della colpa del preponente, desumibile dalla mancata adozione delle misure ragionevolmente idonee (in rapporto alla peculiarità del caso) a prevenire le condotte devianti del preposto, dall’altra;
In evidenza si rivela il principio sancito in Cass. civ. n.5370/2009, secondo cui del fatto illecito del sub-agente risponde l’agente quando tale comportamento sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze demandate al sub-agente dall’agente e quando il primo abbia svolto la propria attività sotto il controllo del secondo, a nulla rilevando sul punto l’accertamento del nesso di causalità tra l’opera dell’ausiliario (sub-agente) e l’obbligo del debitore (agente), né la sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l’autore dell’illecito ed il proprio datore di lavoro o del collegamento dell’illecito stesso con le mansioni svolte dal dipendente.
In altri termini, è sufficiente ai fini della responsabilità dell’agente per il fatto illecito del sub-agente un rapporto di occasionalità necessaria, ovvero che l’incombenza assegnata al danneggiante abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l’evento dannoso, anche se il dipendente (o il collaboratore) abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purché nell’ambito dell’incarico assegnatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro (Cass. civ. n.1516/2007). Si prescinde, pertanto, da qualsiasi indagine sullo stato soggettivo di dolo o colpa del preponente e di buona fede incolpevole del terzo danneggiato.
La responsabilità dell’assicuratore per l’attività del subagente
Sull’argomento, secondo il principio affermato da Cass. civ. n.18860/2015 :
”nel giudizio di responsabilità di una compagnia di assicurazioni, ex art.2409 c.c., per il fatto illecito del suo agente che abbia venduto un prodotto assicurativo “fantasma” impossessandosi del denaro versato dal risparmiatore per l’acquisto, il giudice di merito accertata la responsabilità dell’agente – è tenuto a verificare la sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra l’attività di questi e la commissione dell’illecito, ravvisabile ove sia stata agevolata o resa possibile dalle incombenze affidate all’agente, mentre non è necessario che il danneggiato provi il dolo o la colpa della società assicuratrice, ovvero di aver verificato la reale esistenza e la riconducibilità alla stessa del prodotto venduto”.
In tal senso, non vi sono ragioni per differenziare il ruolo dell’agente rispetto a quello del sub-agente, riguardo alla posizione del terzo danneggiato (il cliente), né per prevedere una diversa graduazione di onere di diligenza in capo al contraente privato.
La responsabilità indiretta (dell’impresa di assicurazioni per l’atto illecito del sub-agente) ricorre quando l’attività del sub-agente sia stata agevolata o resa possibile dal suo inserimento nell’attività d’impresa e sia stata realizzata nell’ambito e coerentemente alle finalità in vista delle quali l’incarico è stato conferito, in maniera idonea a fare apparire al terzo in buona fede che l’attività posta in essere per la consumazione dell’illecito rientrasse nell’incarico affidato dalla società mandante.
Va ricordato che sussiste una diretta responsabilità dell’assicuratore preponente nei casi in cui sia quest’ultimo ad attribuire i poteri di rappresentanza direttamente al sub-agente, anche con riferimento a quelle strutture imprenditoriali che operano attraverso una rete di agenzie consentendo ai sub-agenti di agire usando i locali e la carta intestata della Compagnia.
Il nesso di occasionalità necessaria tra l’attività del sub-agente e il preponente sussiste, dunque, nel caso in cui al sub-agente venga consentito, per l’esercizio della propria attività, l’uso – continuativo, protratto nel tempo, pubblico e notorio – dei locali della sede dell’assicurazione, nonché l’utilizzo di carta intestata della società di assicurazioni, con abilitazione tout court a vendere prodotti del preponente, nonché in presenza di Accordo Nazionale di categoria dal quale si evinca la pacifica conoscenza da parte del preponente della circostanza secondo cui gli agenti operassero attraverso subagenti.
Inoltre, l’Agente di un’impresa di assicurazioni è responsabile delle condotte illecite del sub-agente anche quando esse esorbitino dalle incombenze ad esso attribuite e proprio Cass. civ. n.23448/2014 ha ribadito il principio di responsabilità dell’agente di un’impresa di assicurazioni, ai sensi dell’art. 2049 cod. civ., per i danni arrecati a terzi dalle condotte illecite del sub-agente – suo diretto preposto quando tali condotte siano riconducibili alle incombenze a lui attribuite, precisando che, quando le condotte del sub-agente esorbitano dalle predette incombenze, l’agente è responsabile in applicazione del principio dell’apparenza del diritto, purché sussista la buona fede incolpevole del terzo danneggiato e l’atteggiamento colposo del preponente (cioè l’agente), desumibile dalla mancata adozione delle misure ragionevolmente idonee, in rapporto alla peculiarità del caso, a prevenire le condotte devianti del preposto.
Per riepilogare, nel rapporto tra Assicuratore (impresa di assicurazione) e Sub-agente si rileva la responsabilità del primo (preponente) nei confronti del cliente, nelle seguenti fattispecie:
– nel caso in cui l’assicuratore, quale primo preponente abbia conferito al sub-agente un autonomo e diretto potere rappresentativo;
– nell’ipotesi in cui l’assicuratore abbia un controllo diretto anche sul sub-agente o, comunque, si avvalga di un’organizzazione imprenditoriale articolata in un reticolo di agenzie che operano di regola a mezzo di sub-agenti abilitati a vendere i prodotti assicurativi della preponente;
- quando ricorra la prova di un’apparenza di rapporto diretto del sub-agente con la compagnia di ass.ni per ottenere prodotti assicurativi in nome e per conto di essa.