
In tema di liquidazione del danno biologico effettuata dall’Assicuratore e dall’INAIL, la Cassazione civile n.2073/2022 ha osservato:
“L’art.13 d. Igs. n.38 del 2000 sull’indennizzo Inail prevede: “il danno biologico come la lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato”.
Si tratta di indennizzo rilevante come danno differenziale in relazione al danno biologico, per cui si afferma che in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l’erogazione Inail ex art.13 del d.lgs. n.38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall’istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l’indennizzo erogato dall’Inail secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale; pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest’ultimo alla quota Inali rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell’assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall’importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall’importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente (Cass. civ. n. 9112/2019 fra le tante).
Ne deriva che la somma erogata dall’Inail è, per naturale (rectius, legale) destinazione, rivolta a soddisfare anche, sia pure in parte, il danno biologico.”