In tema di surroga dell’INAIL, ex art.142 cod. ass.,la Corte di Cassazione civile n.14981/2022 ha illustrato, qualora il danneggiato percepisca un indennizzo da parte di un ente gestore dell’assicurazione sociale, l’assetto dei rapporti giuridici intercorrenti, in capo a tre distinti soggetti:

“a) il rapporto giuridico avente ad oggetto il pagamento dell’obbligazione aquiliana, intercorrente tra danneggiato e responsabile (ovvero, in tema di assicurazione della r.c.a., tra il danneggiato da un lato, il responsabile e il suo assicuratore dall’altro);

b) il rapporto giuridico avente ad oggetto il pagamento dell’indennizzo da parte dell’assicuratore sociale, di cui sono parti il danneggiato e l’assicuratore sociale;

c) il rapporto giuridico avente ad oggetto l’azione recuperatoria spettante all’assicuratore sociale nei confronti del responsabile e del suo assicuratore della r.c.a..
Il terzo di questi tre rapporti giuridici è alternativo rispetto al primo:
l’assicuratore sociale, infatti, indennizzando la vittima le subentra nella titolarità del credito risarcitorio verso il responsabile, fino alla concorrenza dell’importo pagato (art.1916 c.c.).”
L’assicuratore della r.c.a., pertanto, prima di risarcire la vittima, deve chiederle se abbia diritto a prestazioni da parte dell’assicuratore sociale e, in caso affermativo, darne comunicazione a quest’ultimo.
L’assicuratore sociale, invece, ricevuta tale comunicazione, ha l’onere di manifestare la propria volontà di surrogarsi entro 45 giorni. Se non manifestata, sarà consentito all’assicuratore della r.c.a. risarcire integralmente la vittima, con effetto liberatorio (art.142 cod. ass.).

La S.C., poi, per il caso in esame, ha sancito i seguenti principi di diritto:

1. “la circostanza che l’assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi al solo danneggiato non è opponibile all’assicuratore della r.c.a. che, dopo tale manifestazione di volontà, abbia versato al danneggiato l’intero risarcimento, se non risulti che l’assicuratore della r.c.a. fosse, al momento del pagamento, a conoscenza dell’avvenuta surrogazione”;

2.” il silenzio dell’assicuratore sociale nel termine di 45 giorni previsto dall’articolo 142 cod. ass. non libera l’assicuratore della r.c.a. dall’obbligo di accantonamento ivi previsto, se quest’ultimo al momento in cui versa il risarcimento alla vittima abbia già appreso aliunde, in qualunque modo, della volontà dell’assicuratore sociale di surrogarsi al danneggiato”;

3. “l’assicuratore sociale il quale abbia perduto il diritto di surrogazione nei confronti dell’assicuratore della r.c.a., per inutile decorso del termine di 45 giorni previsto dall’articolo 142 cod. ass., perde ipso iure il suddetto diritto anche nei confronti dell’assicurato-responsabile”;

4. “l’assicuratore sociale il quale non abbia manifestato all’assicuratore della r.c.a. la volontà di surrogarsi, nel termine di 45 giorni stabilito dall’articolo 142 cod. ass., perde il relativo diritto con riferimento ai soli danni che l’assicuratore della r.c.a. abbia integralmente risarcito alla vittima; conserva, invece, il diritto di surrogazione per le somme versate all’assistito a titolo di indennizzo di danni di cui questi non abbia né chiesto, né ottenuto il risarcimento, fino alla concorrenza del massimale”.

Per il primo principio, nel momento in cui l’Assicuratore ha risarcito stragiudizialmente, il danneggiato ed era inutilmente decorso il termine dei 45 giorni di cui all’art.142 cod. ass., senza che l’Inail avesse manifestato la volontà di surrogarsi, non è opponibile all’assicuratore della r.c.a..
La circostanza, inoltre, che l’Inail avesse, prima di tale momento, manifestato la volontà di surrogarsi al solo assistito/danneggiato, da un lato, è giuridicamente irrilevante, in quanto la dichiarazione di cui all’art.142 cod. ass. va rivolta all’assicuratore della r.c.a. e non al danneggiato e dall’altro, è inidonea a provare la mala fede dell’assicuratore della r.c.a. per i fini di cui all’art. 1189 c.c..

Per il secondo principio, l’Assicuratore della r.c.a. non è liberato dalle sue obbligazioni nei confronti dell’assicuratore sociale, quando risarcisca il danneggiato pur venendo a conoscenza, in qualunque modo, che l’assicuratore sociale ha manifestato la volontà di surrogarsi. In questo caso non avrebbe rilevanza il silenzio dell’assicuratore sociale nei 45 giorni stabiliti dall’art.142 cod. ass..

Per il terzo principio, se l’Assicuratore della r.c.a. risarcisce il danneggiato (vittima del sinistro stradale) di un danno già risarcito da altri, sta pagando un indebito oggettivo e tale indebito rileva nel solo rapporto tra danneggiato e danneggiante. Di conseguenza l’assicuratore sociale che per negligenza propria o malafede dell’assistito/danneggiato abbia perduto il diritto di surrogazione non potrà pretendere dall’Assicuratore della r.c.a. la rifusione delle somme da quest’ultimo indebitamente versate al danneggiato.
Una volta perduta l’azione di surrogazione nei confronti dell’assicuratore della r.c.a., per non avere manifestato la volontà di surrogarsi, non è possibile procedere confronti del responsabile civile (danneggiante), poiché si sovvertirebbe il sistema dell’assicurazione obbligatoria della r.c.a..
“Il responsabile civile, infatti, ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore della r.c.a. rispetto alle pretese del terzo danneggiato.
Il pagamento effettuato dall’assicuratore della r.c.a. ha l’effetto di liberare dalla propria obbligazione risarcitoria anche l’assicurato-responsabile.
Nel sistema dell’assicurazione della r.c.a. non è dunque possibile che l’assicurato resti obbligato al risarcimento, mentre sia liberato l’assicuratore (Cass. civ. n.10311/2006).
Se questo è il principio da applicare rispetto al terzo danneggiato, esso dovrà applicarsi anche rispetto al surrogante: ……… la surrogazione è una successione a titolo particolare nel diritto di credito, per effetto della quale il surrogante assume la medesima posizione del surrogato”. (ex multis, Cass. civ. n.8620/2015; Cass. civ. n.26647/2019; Cass. civ. n. 15870/2019).
“Pertanto, così come non può ammettersi che l’assicurato sia obbligato a risarcire il danneggiato mentre il suo assicuratore ne sia liberato, allo stesso modo non può ammettersi che l’assicurato resti obbligato al pagamento nei confronti del surrogante, ma il suo assicuratore no. “.

Per il quarto principio, se l’Inail, ha erogato non solo un indennizzo per il danno biologico permanente, ma anche l’ “indennità giornaliera” di cui all’art.68 D.P.R. n.1124/65, per la perdita della retribuzione che non risulta essere stato richiesta e risarcita dall’Assicuratore nonché non vi sia incapienza del massimale assicurativo, la regola dell’accantonamento prevista dall’art.142 cod. ass. non trova applicazione.
Seppur non concepibile, quando la voce di danno per la quale l’Inail esercita la surrogazione non è stato richiesto dal danneggiato, in tal caso e “..sino alla concorrenza del massimale, l’eventualità che l’assicuratore sociale sia rimato silente nel termine di 45 giorni stabilito dall’art.142 cod. ass. non ne vanifica il diritto di surrogazione, per l’ovvia considerazione che il relativo debito non è stato pagato ad alcuno: né al creditore reale, né a quello apparente”. (ex multis, Cass. civ. n.3296/2018.