Si erano verificati eventi metereologici aventi la caratteristica di tempesta che avevano causato l’ingresso delle acque meteoriche, attraverso gli infissi, nell’immobile delle ricorrenti in Cassazione.
La doglianza sull’inoperatività della polizza assicurativa, affermata dalla Corte d’Appello, atteneva un’interpretazione della clausola del contratto per cui l’esclusione dell’indennizzo, secondo le ricorrenti, sarebbe stata valida “solo per i danni provocati dagli eventi atmosferici, con esclusione di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti”, mentre la stessa clausola non avrebbe escluso “anche i danni provocati dalle infiltrazioni attraverso gli infissi”.
Non si sarebbe tenuto conto, pertanto, del distinguo tra “infissi” e “serramenti” visto che, nel caso in esame, le acque non sarebbero entrate dai “serramenti” bensì dagli “infissi”.
La Cassazione civile n.34647/2021, adita sulla questione, osservava come “secondo il Dizionario della lingua italiana “Il Sabatino Colletti” per “infisso” si intende il «manufatto di rifinitura dei vani delle porte e delle finestre, collegato rigidamente con la muratura; estens. la parte mobile di chiusura, detta più propr. serramento»; nel vocabolario on line della Treccani, alla voce “infisso”, sostantivo maschile, si legge: «Opera di finitura di un edificio destinata alla chiusura: dei vani di porte e finestre e costituita essenzialmente di un telaio (di legno, di metallo o di materiale plastico) rigidamente collegato alla muratura delimitante il vano, e di parti mobili articolate al telaio con modalità diverse secondo i tipi (…); nel linguaggio corrente è quindi sinonimo di serramento anche se, a rigore, infisso sarebbe la sola parte rigidamente collegata alle murature mentre il nome di serramento competerebbe alle sole parti mobili» e alla voce “serramento”, sostantivo maschile, si legge: «Denominazione generica delle strutture mobili che servono a chiudere le aperture lasciate nei muri degli edifici per il transito oppure per far entrare aria e luce: …, nell’uso corrente il termine è oggi comunemente sostituito da infisso”.
Infine, “nell’Enciclopedia italiana Treccani on line, alla voce “serramenti” e con particolare riferimento ai “serramenti esterni”, si precisa che gli stessi: «proteggono l’interno del fabbricato dalle intemperie; dagli agenti atmosferici e da possibili manomissioni, quindi debbono presentare maggiore robustezza dei serramenti interni: comprendono portoni, cancelli e infissi per finestre”.
Alla luce di tali definizioni, quindi, la S.C. affermava che l’interpretazione ermeneutica effettuata dalla Corte di merito risultava del tutto corretta, considerato che il termine “infisso” è un sinonimo di “serramenti” o comunque un termine in quest’ultimo compreso. La garanzia assicurativa, pertanto, nel caso specifico, non era operativa.