In diritto civile, la colpa è caratterizzata da una sorta d’imprudenza, negligenza o imperizia nel compiere un azione o nell’omissione di compierla per un fatto dovuto, da parte del danneggiante. La lesione, quindi, di un interesse giuridicamente tutelabile comporta, di regola, una responsabilità se cagionata per colpa. E’ necessario usare, almeno, la normale diligenza (art.1176 c.c.) per non causare un danno adottando, anche, accorgimenti o misure necessarie per evitare che si verifichi un evento dannoso da cui potrebbero derivare responsabilità. Per alcune tipologie di attività, la responsabilità può derivare da atti commessi solo con dolo o con colpa grave e cioè con una negligenza più rilevante.

La colpa contrattuale (art.1218 c.c.) si distingue da quella extracontrattuale (art.2043 c.c.) perché deriva da una obbligazione assunta tra le parti, per cui il debitore, se vuole liberarsi dall’obbligo di risarcire il danno, deve provare che l’inadempimento dipende da causa a lui non imputabile, ma se la sua condotta non è dolosa è tenuto al risarcimento dei soli danni prevedibili al momento in cui è sorta l’obbligazione.

La colpa è, invece, “grave” quando la violazione dell’obbligo di diligenza è particolarmente rilevante ossia si manifesta quando il comportamento del danneggiante si discosta, in modo evidente, dalle regole di diligenza, prudenza e perizia che il caso concreto avrebbe richiesto di osservare.

In tema di assicurazione per la responsabilità civile extracontrattuale, la Corte di Cassazione Civile con sentenza n.23948/2019 ha osservato: “La stipula di un contratto di assicurazione della responsabilità civile obbliga la società assicuratrice a tener indenne ……. l’assicurato di quanto questi è costretto a pagare a terzi in conseguenza di un fatto colposo a lui addebitato a titolo di responsabilità da inadempimento. A norma dell’art.1917, comma 1, c.c., sono esclusi dalla garanzia assicurativa unicamente i danni derivanti da fatti dolosi dell’assicurato, ma non certamente quelli colposi, anche se dovuti a colpa grave, in quanto l’assicurazione per la responsabilità civile presuppone ontologicamente una colpa dell’assicurato, e cioè un’imputabilità del fatto dannoso a titolo di colpa, come fondamento dell’obbligazione di risarcire il danno. …. Nell’assicurazione della responsabilità civile …… l’assicurato si cautela contro il rischio dell’alterazione negativa del suo patrimonio, ponendo in essere con l’assicuratore un contratto in base al quale quest’ultimo si impegna a tener indenne ed a reintegrare il patrimonio dell’assicurato attraverso il pagamento di una somma di danaro pari all’esborso dovuto dall’assicurato stesso. …. i fatti addebitabili a colpa grave dell’assicurato sono, …… alla base dell’assicurazione sulla responsabilità civile.”