
La Corte di cassazione Civile n.7016/2022 sulla prescrizione dei termini per la comunicazione all’assicuratore della richiesta di risarcimento del danno da responsabilità civile, ha così statuito:
“L’art.2952, comma 3, cod. civ. individua quale dies a quo del termine di prescrizione la richiesta di risarcimento proveniente dal danneggiato e rivolta all’assicurato, quale responsabile civile per i danni che ne formano oggetto. L’obbligo dell’assicuratore, di tenere indenne l’assicurato di quanto dovrà risarcire al terzo, diviene concreto ed attuale soltanto quando il danneggiato manifesta la sua intenzione di essere risarcito per il danno subito; soltanto da questo momento è minacciato il patrimonio dell’assicurato e da questo momento l’assicurato deve dare comunicazione all’assicuratore, ai sensi e per gli effetti dell’art.2952, comma 3, nonché comma 4 cod. civ. “.
La richiesta del danneggiato può essere formulata anche in via stragiudiziale (v. Cass. civ. n.25897/2013; Cass. civ. n.8600/2001; Cass civ. n.6426/2001) e deve assumere il significato univoco di istanza risarcitoria, tale da indurre l’assicurato a promuovere le opportune iniziative nei confronti del proprio assicuratore al fine di non vanificare il suo diritto ad essere tenuto indenne di quanto eventualmente dovuto al danneggiato.
La richiesta, pertanto, deve essere espressione della volontà del danneggiato di richiedere al danneggiante/assicurato, il risarcimento dei danni, pur non essendo necessario che questi siano già quantificati nel loro esatto ammontare, come si evince dal comma 4 dell’art.2952 c.c. (v. Cass. Civ. n.25897/2013).
La lettera raccomandata, quindi, inviata dal danneggiato al danneggiante, deve contenere una chiara ed univoca manifestazione di volontà del danneggiato di richiedere il risarcimento dei danni ed é irrilevante la mancata quantificazione del danno rivendicato.