La Corte di Cassazione Civile con Ordinanza n.8978/2020 ha ripercorso le tematiche giurisprudenziali sulle esimenti la responsabilità, in caso di rapina, per la custodia e il trasporto di cose.

In occasione della rapina di una vettura perpetrata presso un autolavaggio, la compagnia di assicurazione che aveva indennizzato il proprietario del veicolo, agiva in via surrogatoria, ex art.1916 c.c., verso il gestore dell’impianto per recuperare quanto liquidato. L’assicuratore, dopo il pronunciamento della Corte d’Appello, ricorreva in cassazione poiché il gestore era stato esonerato da responsabilità sul rilievo che si fosse trattato di “caso fortuito”,per quanto previsto dall’art.1218 cod. civ., in quanto la rapina era stata caratterizzata dall’imprevedibilità e inevitabilità e con impossibilità per il custode di resistere all’azione.

L’aspetto contestato, dalla società assicuratrice, atteneva l’esimente della responsabilità, osservando che “.. l’esimente opera solo se il custode dimostra di avere fatto il possibile per evitare l’evento che era prevedibile, dato il valore dell’auto” e quindi che fosse necessario valutare se il custode avesse osservato la dovuta diligenza, ponendo in essere tutte le necessarie cautele per impedire l’evento, tenuto conto del valore commerciale del mezzo. Nel caso in specie, non risultavano applicate le opportune cautele, visto che, sebbene l’autovettura si trovasse in fase di asciugatura e avesse quindi terminato il lavaggio, aveva ancora le chiavi inserite e che le telecamere, non funzionanti, non erano strumenti idonei ad impedire la rapina, ma semmai per tentare di individuare il colpevole.

La S.C., quindi, osservava come non fossero state predisposte misure per prevenire ed evitare la rapina che, seppur violenta, non poteva considerarsi imprevedibile né a priori e in assoluto irresistibile (non trattandosi di rapina a mano armata). La sottrazione del veicolo, infatti, era avvenuta esercitando un’improvvisa e violenta spinta ai danni dell’addetta all’asciugatura, provocandone la caduta a terra e entrando nel veicolo, attraverso la portiera anteriore, avviarne il motore, stante la presenza delle chiavi.

Sull’argomento, la Suprema Corte, riaffermava un costante principio di diritto per cui “ l’art.1780 cod. civ. [in tema di liberazione del depositario da responsabilità in caso di perdita non imputabile della detenzione della cosa] trova integrale applicazione anche quando l’obbligazione della custodia e della riconsegna sia necessariamente compresa nel contenuto del contratto diverso dal deposito [come, nella specie, il contratto d’opera] o formi parte di un contratto misto nel quale confluiscano le cause del deposito e di altro contratto. In caso di sottrazione della cosa depositata, pertanto, il depositario, per ottenere la liberazione dalla propria obbligazione, è tenuto a fornire la prova che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile”.

Inoltre, si poneva la questione, se alla luce di tale principio, fosse stata rispettata l’adeguata cautela del custode (una diligenza qualificata di cui all’art.1176, secondo comma, cod. civ.) per la detenzione un bene, specie se di valore, per prevenirne l’illecita sottrazione da parte di terzi.

Sul tema e dalla recente giurisprudenza della cassazione, la responsabilità ex recepto (oggettiva) “può essere vinta solo dalla prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo …..ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore, le quali non ricorrono nel caso di rapina, che costituisce attività che impone di per sé particolari forme di cautela, dovendosi ritenere prevedibile il prodursi di un simile evento.

In termini analoghi e per casistiche similari, anche, nel trasporto di cose è stato affermato che «la forza maggiore ed il fatto del terzo, … escludono la suddetta responsabilità solo quando, secondo il criterio dell’ordinaria diligenza, rapportato alle modalità dell’accaduto ed alle condizioni di tempo e di luogo, si versi nell’ipotesi di un evento imprevedibile o al quale il vettore sia nell’impossibilità di opporsi. Ne consegue che l’impossessamento della cosa trasportata a seguito di rapina non può configurarsi come causa liberatoria della responsabilità del vettore quando, appunto, le circostanze di tempo e di luogo in cui la sottrazione con violenza o minaccia si sia verificata siano state tali da renderla prevedibile ed evitabile.. era stato escluso il caso fortuito in relazione all’avvenuta rapina, nottetempo, del carico di un autocarro durante una sosta effettuata dal vettore in una piazzola incustodita dell’autostrada del Sole, così determinando una notoria situazione di grave pericolo, senza l’adozione di alcuna misura idonea ad elidere o attenuare il rischio della perdita della merce trasportata)” cosi come “per integrare l’esimente del caso fortuito prevista dall’art. 1693 cod. civ. non è sufficiente che un evento come la rapina appaia solo improbabile, ma occorre anche che esso sia imprevedibile, in base ad una prudente valutazione da effettuarsi, in caso di vettore professionale, con la diligenza qualificata di cui all’art.1176, secondo comma, cod. civ., ed assolutamente inevitabile, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto e delle possibili misure idonee ad elidere od attenuare il rischio della perdita del carico;…..”.

Nello stesso senso e per il caso del vettore “la rapina in sé stessa non integra il caso fortuito di cui all’art. 1693 cod. civ. ai fini dell’esclusione della responsabilità del vettore per la perdita delle cose consegnategli, occorrendo invece, allorché il rischio di rapina non sia imprevedibile, che questi provi di avere adottato, tra le varie possibili modalità ordinarie del trasporto, quelle più idonee a garantire la puntuale esecuzione del contratto e che l’evento era, in definitiva, inevitabile in relazione ad un parametro valutativo della diligenza da apprezzarsi, in caso di vettore professionale, alla stregua dell’art.1176, comma secondo cod. civ.».