La clausola di “regolazione del premio di polizza” concerne il calcolo del premio di un contratto assicurativo che si basa su elementi variabili, nell’arco del periodo assicurato (es. fatturato, numero assicurati, merci, retribuzioni, etc.), presi, in genere, a riferimento per la determinazione del premio complessivo di polizza. L’assicurato, pertanto, é tenuto, oltre al pagamento di un premio fisso, in genere anticipato, anche al versamento di un conguaglio pattuito e calcolato in base a dette variabili.
L’inadempimento, da parte dell’assicurato, di non comunicare i succitati elementi variabili e/o di non pagare il premio di conguaglio dovuto comporterebbe, come spesso sostenuto dagli assicuratori, la decadenza dell’assicurato da ogni eventuale indennizzo e la risoluzione del contratto assicurativo.
Sul tema e sulla passata discrasia nella giurisprudenza di legittimità ove, in particolare, un orientamento negava l’incidenza del canone di buona fede, mentre un altro orientamento prevedeva un’automatica sospensione della garanzia ai sensi dell’articolo 1901 c.c., le recenti decisioni della Corte di Cassazione civile n.35042/2021 e n.38325/2021, chiariscono la dibattuta questione nei suoi contorni, ripercorrendo i relativi orientamenti.
Le Sezioni Unite di Cass. civ. n.4631/2007, stabilirono: “La determinazione del premio nei contratti di assicurazione contro i danni, fissata convenzionalmente in base ad elementi variabili (cosiddetta assicurazione con clausola di regolazione del premio assicurativo), comporta che l’adempimento dell’assicurato è adempimento di un’obbligazione civile diversa dalle obbligazioni indicate nell’art.1901 c.c., tenendo conto del comportamento di buona fede tenuta dalle parti nell’esecuzione del contratto, del tempo in cui la prestazione è effettuata e dell’importanza dell’inadempimento. (Nella specie, le Sezioni Unite hanno cassato con rinvio la sentenza impugnata, con la quale non era stato considerato il carattere autonomo dell’obbligazione di pagamento del conguaglio del premio dipendente dalla suddetta clausola, il cui inadempimento non avrebbe dovuto essere valutato alla stregua dell’art.1901 c.c., bensì in maniera indipendente dalla disciplina contenuta in questa disposizione ovvero secondo le regole che presiedono alla valutazione dell’adempimento delle obbligazioni civili, considerando il comportamento dell’obbligato con il metro della buona fede oggettiva)”.
Su tale linea, poi, si sono poste Cass civ. n.8368/2010, Cass. civ. n.14065/2010, Cass. civ. n.26783/2011 e con la più recente decisione di Cass. civ. n.28472/2013: “Nei contratti di assicurazione contro i danni che prevedono la determinazione del premio in base ad elementi variabili (cosiddetta assicurazione con la clausola di regolazione del premio), l’obbligo dell’assicurato di comunicare periodicamente all’assicuratore gli elementi variabili costituisce l’oggetto di un’obbligazione diversa da quelle indicate nell’art.1901 c.c., il cui inadempimento non comporta l’automatica
sospensione della garanzia, ma può giustificare un tale effetto, così come la risoluzione del contratto, solo in base ai principi generali in tema di importanza dell’inadempimento e di buona fede nell’esecuzione del contratto, senza che assuma rilievo il richiamo, operato con apposita clausola contrattuale, all’art.1901 c.c. con riguardo alla mancata comunicazione delle variazioni, trattandosi di clausola nulla ai sensi dell’art. 1932 c.c. in quanto derogatoria della disciplina legale in senso meno favorevole all’assicurato”.
Un’interpretazione giurisprudenziale, quindi, stabilizzata.