
In tema di responsabilità della P.A. per il fatto illecito del dipendente o del funzionario le Sezioni Unite di Cass. civ. n.13246/2019 hanno espresso il seguente principio di diritto: «lo Stato o l’ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del dipendente anche quando questi abbia approfittato delle sue attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle dell’amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che il dipendente esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa – e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi – non sarebbe stata possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l’esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviato o abusivo od illecito, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo».
La natura composita di tale responsabilità trova applicazione nei principi della responsabilità indiretta di cui all’art.2049 c.c. di natura non provvedimentale (o istituzionale) della pubblica amministrazione.
Sono, pertanto, fonte di responsabilità dello Stato o dell’ente pubblico, anche, i danni determinati da condotte del funzionario o dipendente, pur se devianti o contrarie rispetto al fine istituzionale del conferimento del potere di agire, purché:
– si tratti di condotte da un nesso di occasionalità necessaria (vds. Cass. civ. n.576/2008) e cioè la P.A. risponde del fatto illecito del proprio funzionario o dipendente ogni qual volta questo non si sarebbe verificato senza l’esercizio delle funzioni o delle attribuzioni o dei poteri pubblicistici, indipendentemente dal fine soggettivo dell’agente, a fini diversi da quelli istituzionali o contrari a quelli per i quali le funzioni o le attribuzioni o i poteri erano stati conferiti;
– si tratti di condotte raffigurabili o prevenibili come sviluppo non anomalo dell’esercizio del conferito potere di agire che possa essere impiegato per finalità diverse da quelle istituzionali o ad esse contrarie.
Infine, l’adeguata protezione della P.A. dal rischio di rispondere del fatto del proprio ausiliario o preposto, si ravvisa nelle ipotesi di caso fortuito o di fatto del terzo o della stessa vittima quali elementi che recidono o riducono il risarcimento nel caso di concorso nel fatto, almeno, colposo di costoro (vds. Cass. civ. n.2480/2018 e Cass civ. n.2482/2018).