Per le obbligazioni inerenti le prestazioni professionali dell’avvocato, la Corte di legittimità ha riconfermato alcune affermazioni già formulate in passato in tema di diligenza del professionista nei confronti del cliente, conformandole ad alcune fattispecie peculiari.

L’obbligo di diligenza e di condotta

E’ stato ribadito che nell’adempimento dell’incarico professionale conferitogli, l’obbligo di diligenza da osservare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all’avvocato di assolvere, sia all’atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest’ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi. Deve, inoltre, richiedere al cliente gli elementi necessari o utili in suo possesso e di sconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole. L’avvocato deve fornire la prova della condotta mantenuta al fine di dare conto della compiuta informazione in relazione a tutte le circostanze indispensabili per l’assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull’opportunità o meno d’iniziare un processo o intervenire in giudizio. (Cass. civ. n. 19520/2019).

Le responsabilità verso il cliente

L’accertamento circa la sussistenza o meno di problemi tecnici di speciale difficoltà è rimesso al giudice di merito e si deve ribadire il risalente orientamento della Corte di Cassazione che afferma: “In applicazione dei principi dettati dagli artt.2236 e 1176, secondo comma, cod. civ. l’avvocato deve considerarsi responsabile verso il suo cliente in caso di incuria e di ignoranza di disposizioni di legge e in genere nei casi in cui per negligenza od imperizia compromette il buon esito del giudizio, mentre nei casi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la responsabilità dell’avvocato medesimo nei confronti del suo cliente a meno di dolo o colpa grave (nella fattispecie, la corte suprema ha confermato la decisione con cui è stata ritenuta la responsabilità di un avvocato verso il cliente, per avere – tra l’altro – trattenuto immotivatamente la documentazione fornitagli dal cliente precludendo a questo ultimo la possibilità di ricorso all’autorità giudiziaria, senza – inoltre – alcun avviso circa l’eventualità di prescrizione del diritto da azionare)” (Cass. civ. n.13875/2020).

La responsabilità professionale dell’avvocato presuppone la violazione del dovere di diligenza media esigibile con riguardo alla natura dell’attività esercitata (art.1176, comma 2, c.c.), e non vi è dubbio che la conoscenza della normativa che impone (nel caso in specie), la rinnovazione dell’ipoteca artt.2847 e 2878 n.2 c.c.), essendo questione prettamente giuridica, faccia parte dell’obbligo di prestazione professionale e rientri nella diligenza media esigibile dal difensore, e non invece dal cliente, non essendo quest’ultimo tenuto a conoscere il periodo di scadenza dell’obbligazione cambiaria.

Siffatta responsabilità del difensore assume, invero, carattere assorbente rispetto a questioni non di immediata evidenza per un soggetto non esperto in materia giuridica. (Cass. civ. n.12127/2020)

Nell’ambito dell’omesso svolgimento di un’attività da parte dell’avvocato la Corte di cassazione nel dare continuità giurisprudenziale, ha affermato: “In tema di responsabilità professionale dell’avvocato per omesso svolgimento di un’attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all’accertamento del nesso di causalità fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all’accertamento del nesso tra quest’ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell’omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere l’attività professionale omessa”. (Cass. civ. n.8516/2020).

Le responsabilità disciplinari

“Secondo il consolidato orientamento di questa Corte a Sezioni Unite (Cass. civ. n.24647/2016, Cass. civ. n.20344/2018, Cass . civ. n.30868/2018) le decisioni del Consiglio Nazionale Forense, in materia disciplinare, sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell’art.56 del r.d.l. n.1578 del 1933, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito; non è, quindi, consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sull’assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale.” (Cass. civ. n.8242/2020).

Le responsabilità offensive

La responsabilità di affermazioni offensive nei confronti di un giudice, contenute negli scritti difensivi di un giudizio civile, non ha natura penale, ma deriva da un fatto illecito ex art.2043 c.c. di cui risponde, oltre all’avvocato, autore delle espressioni offensive, la stessa parte, quale responsabile civile dell’operato del proprio difensore (art.89 c.p.c.) (Cass. civ. n.04733/2019).

L’assicurazione obbligatoria per gli avvocati

L’art.12 della Legge n.247/2012 in tema di “Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni” ha stabilito:
” 1. L’avvocato, l’associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione,
compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L’avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.
2. All’avvocato, all’associazione o alla società tra professionisti e’ fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti ((…)) ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività
svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.
3. Degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro successiva variazione e’ data comunicazione al consiglio dell’ordine.
4.La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.
5.Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.”.