
A causa di una grandinata, una vettura aveva subìto danni e l’assicurato aveva ceduto il credito ad una carrozzeria di sua fiducia, non convenzionata con la compagnia di assicurazioni. Per la riparazione effettuata, però, l’assicuratore offriva una somma inferiore al costo di riparazione, per cui la carrozzeria revocava la cessione e richiedeva il pagamento dell’importo residuo.
La società assicuratrice segnalò che il minor importo offerto era dovuto dall’esistenza di una clausola di polizza (descritta nelle condizioni generali di assicurazione illustrate nel fascicolo informativo e richiamata nella polizza sottoscritta) che consentiva all’assicurato stesso di poter fruire di una riduzione del premio di polizza, a fronte dell’impegno di far riparare il veicolo danneggiato da un carrozziere convenzionato con l’assicuratore.
Se tale impegno non fosse stato onorato e l’assicurato si fosse rivolto ad un carrozziere di sua fiducia per ricevere, quindi, un indennizzo per equivalente anziché in forma specifica, si sarebbe applicata una franchigia più elevata.
L’assicurato, pertanto, chiedeva la declaratoria di nullità o di inefficacia della clausola contrattuale e la condanna dell’assicuratore al pagamento della differenza tra l’indennizzo erogato e l’indennizzo dovuto.
Sull’argomento, già affrontato in sede di legittimità, la Cassazione Civile n.23415/2022 ha riaffermato il principio secondo cui:
“..nel contratto di assicurazione contro i danni, la clausola con cui si pattuisce che l’assicurato sia indennizzato mediante la reintegrazione in forma specifica del danno occorsogli in conseguenza di un sinistro stradale (ad es., mediante riparazione del veicolo presso una carrozzeria autorizzata) non è da considerarsi clausola limitativa della responsabilità agli effetti dell’art.1341 c.c., ma delimitativa dell’oggetto del contratto, in quanto non limita le conseguenze della colpa o dell’inadempimento e non esclude, ma specifica, il rischio garantito, stabilendo i limiti entro i quali l’assicuratore è tenuto a rivalere l’assicurato”. ( vds. Cass. civ. n.11757/2018).
Nelle sue osservazioni, la S.C., ha illustrato come, nell’ambito del contratto di assicurazione, sono da considerarsi limitative della responsabilità, per gli effetti dell’art.1341 c.c., le clausole che circoscrivono le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre, al contrario, attengono all’oggetto del contratto, quelle che concernono il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, quindi, specificano il rischio garantito (ex multis: Cass. civ. n.23741/2009 e Cass. civ. n.2660/2021).
Sono, pertanto, da escludersi che siano soggette all’obbligo della specifica approvazione preventiva per iscritto le clausole che si limitano a prevedere, in sostituzione al risarcimento per equivalente, l’obbligo, per l’assicuratore, di provvedere alla riparazione in forma specifica (come nella specie, attraverso la previsione della riparazione del veicolo presso una carrozzeria convenzionata). Una forma di risarcimento o di indennizzo che consente al danneggiato di ottenere il ristoro del pregiudizio subìto mediante la diretta rimozione delle conseguenze dannose e la restitutio in integrum del medesimo bene che costituiva il punto di riferimento oggettivo dell’interesse leso.
Osserva, ancora, la S.C. che con detta clausola “..non viene imposto al contratto di assicurazione un peso che rende eccessivamente difficoltosa la realizzazione del diritto dell’assicurato né si consente all’assicuratore di sottrarsi in tutto o in parte alla sua obbligazione ovvero si assoggetta la soddisfazione dell’assicurato all’arbitrio dell’assicuratore e ai tempi da questo imposti per la definitiva liquidazione della somma dovuta piuttosto, senza determinare alcun significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione (ma, anzi, attraverso una libera stipulazione intesa ad ottenere specifici vantaggi contrattuali a fronte dell’assunzione dell’impegno di rivolgersi ad una carrozzeria convenzionata con l’assicuratore), viene specificato l’oggetto del contratto stesso e vengono pattuite le modalità e la forma con cui l’assicuratore è tenuto a rivalere l’assicurato del danno prodottogli dal sinistro; la clausola in questione, pertanto, non rientra tra quelle limitatrici della responsabilità dell’assicuratore e non richiede per la sua efficacia la specifica approvazione per iscritto del contraente per adesione ai sensi dell’art.1341 c.c.”.
Da precisare che, sebbene la scelta tra le due forme risarcitorie spetti al creditore (art.2058, primo comma, c.c.), tuttavia, se il debitore offre il risarcimento in forma specifica, l’eventuale rifiuto di tale offerta sarebbe contrario a buona fede, perché precluderebbe al debitore di conseguire un risultato utile che non comporta per il creditore un apprezzabile sacrificio e che è, anzi, normalmente più adeguato al fine risarcitorio e, dunque, al soddisfacimento dell’interesse creditorio (art.1174 c.c.).
La clausola contrattuale, quindi, diretta a prevedere la succitata forma risarcitoria, predisposta unilateralmente dal debitore (assicuratore), non determina uno squilibrio in suo favore dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto, ma trova un limite non già nelle esigenze di tutela del creditore (il cui interesse viene, al contrario, pienamente reintegrato), ma nelle esigenze di tutela del debitore, il quale può liberarsi mediante il risarcimento per equivalente, ove quello in forma specifica risulti per lui eccessivamente oneroso (art.2058, secondo comma, c.c.).