
Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) con D.M. 6 agosto 2020, art.2, commi 3, 4, 5 e 6 ha regolamentato l’obbligo assicurativo per i tecnici abilitati in tema di ”asseverazione “, di cui all’art.119, comma 14 del Decreto Legge n.34/2020, integrato poi dall’art.2, comma 2 b del Decreto Legge 25 febbraio 2022, n.13, prevedendo:
“ 3. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, costituiscono, inoltre, elementi essenziali dell’asseverazione, a pena di invalidità:
a) (omissis) ;
b) la dichiarazione che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza allegata é adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni.
4. Il tecnico abilitato allega, a pena di invalidità dell’asseverazione medesima, copia della polizza di assicurazione, che costituisce parte integrante del documento di asseverazione, e copia del documento di riconoscimento.
5. Non sono considerati validi, ai fini del presente decreto, le polizze di assicurazione stipulate con le imprese di assicurazione extracomunitaria, ovverosia le società di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all’Unione europea, o non aderente allo Spazio economico europeo. E’ consentita, anche, la stipulazione in coassicurazione.
6. Il massimale della polizza di assicurazione e’ adeguato al numero delle asseverazioni rilasciate e all’ammontare degli importi degli interventi oggetto delle asseverazioni; a tal fine, il tecnico abilitato dichiara che il massimale della polizza di assicurazione allegata all’asseverazione e’ adeguato. In ogni caso il massimale della polizza di assicurazione non può essere inferiore a euro 500.000.” (Sostituito per effetto del succitato art.2, comma 2 b, D.L.n.13/2022, come segue: “per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni”).
All’art.2, comma 1 del medesimo D.M., inoltre, si prevede: “Il tecnico abilitato antepone alla sottoscrizione dell’asseverazione il richiamo agli artt.47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.” ed infine, sancisce all’art.6 le relative sanzioni:
“1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, la Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitivita’ energetica del Ministero dello sviluppo economico irroga ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione infedele resa. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689.
2. La Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitivita’ energetica del Ministero dello sviluppo economico, a seguito della comunicazione di cui all’art.5, comma 5, procede nei confronti del tecnico abilitato che ha sottoscritto l’asseverazione infedele con la contestazione di cui all’art. 4 della legge n. 689 del 1981.
3. La contestazione di cui all’art.14, della legge n. 689 del 1981, e’ effettuata per il tramite di posta elettronica certificata.”.
Nel quadro, pertanto, delle responsabilità del “tecnico asseverante” di natura:
– penale, ai sensi dell’art.44 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art.181 Codice dei beni culturali;
– civile, per danni nei confronti del proprio committente e/o verso terzi;
– deontologica disciplinare, nei riguardi del proprio ordine o collegio di iscrizione;
– amministrativa, per quanto attiene le responsabilità nelle procedure sanzionatorie amministrative, come nel caso di abusi edilizi; s’innesta la normativa del “Superbonus 110%”, in cui tecnici incaricati per le attività dei servizi di progettazione, di direzione lavori e di collaudo svolgono, quindi, la duplice funzione sia di attestatore/asseveratore della sussistenza dei requisiti tecnici per il beneficio normativo che di professionista prestatore d’opera intellettuale.
In tale ambito, pertanto, sono applicabili sia gli estremi della responsabilità professionale (ex artt.1176, comma secondo e 2236 c.c. ) sia la responsabilità civile nei confronti di terzi clienti e dello Stato, ai sensi dell’art.119, comma 14, Decreto Legge n.34/2020 nella parte in cui si prevede “…. al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.”. Per quest’ultimo aspetto, però, la norma tace sulla tipologia della responsabilità civile del tecnico nei confronti dei clienti e dello Stato e cioè non specifica se ricorra una responsabilità contrattuale (ex art.1176, comma secondo, c.c.), ovvero una responsabilità extracontrattuale ai sensi degli artt.2043 e seguenti c.c.. Un vuoto legislativo che, invece, potrebbe incidere sulle relative azioni di responsabilità; sull’onere della prova, sul danno risarcibile e sui termini di prescrizione del risarcimento.
Presumendo che il dettato legislativo intenda ricomprendere entrambe le tipologie di responsabilità “extracontrattuale e contrattuale”, una sintesi delle relative differenze, possono rinvenirsi:
-nel danno extracontrattuale, l’onere della prova spetta al danneggiato (ex art.2697 c.c.) con delle eccezioni che pongono presunzioni di colpa a carico del danneggiante (ad esempio, in tema di responsabilità per circolazione da autoveicoli o in caso di responsabilità per l’esercizio di attività pericolose);
– nel danno contrattuale, (ex art.1218 c.c.) derivante da inadempimento contrattuale, invece, il danneggiato deve solo provare il fatto dell’inadempimento e il danno arrecato, mentre spetta al debitore inadempiente provare che l’inadempimento non è a lui imputabile;
– i termini di prescrizione per il risarcimento del danno extracontrattuale (ex art.2947 c.c.), sono di cinque anni e di due anni per i danni da circolazione di autoveicoli;
– i termini di prescrizione dell’illecito contrattuale sono decennali (art.2946 c.c.), salvo diverse previsioni legislative;
– nella valutazione dei danni da illecito extracontrattuale, di cui all’art.2056 c.c. che richiama l’applicazione degli artt.1123, 1126 e 1227 c.c., non si contempla l’art.1225 c.c. per cui i cc.dd. “danni imprevedibili” sono ricompresi anche per colpa, mentre nel risarcimento del danno da inadempimento contrattuale i danni non prevedibili sono risarcibili solo se derivanti da dolo. Inoltre, nella responsabilità extracontrattuale da fatto illecito è risarcibile il danno non patrimoniale, qualora il fatto sia determinato dalla Legge (ex art. 2059 c.c.).
Tra la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, però, le differenze possono sfumare e/o interferire tra loro come, ad esempio, nel risarcimento del danno medico-sanitario ove è possibile agire sia in via contrattuale (c.d. contatto sociale) che extracontrattuale; per il risarcimento in forma specifica (ex art.2058 c.c.) tipico dell’illecito extracontrattuale che la giurisprudenza, a volte, ritiene applicabile, anche, all’illecito contrattuale e in tema di danno morale, qualora l’inadempimento di un’obbligazione costituisca un reato.
Per le soluzioni contrattuali, di natura assicurativa, attinenti la tematica dell’ “asseverazione”, sembra possibile:
– estendere la polizza del tecnico, già in essere, con previsione di un massimale specifico dedicato alle asseverazioni per il Superbonus;
– stipulare una nuova apposita polizza dedicata alle asseverazioni per il Superbonus;
– stipulare specifiche polizze per il singolo lavoro (c.d.“one shot”) relative al Superbonus, valide esclusivamente per uno specifico intervento, come avviene, ad esempio, per il rilascio delle garanzie finalizzate alla partecipazione a gare pubbliche.
ENEA – MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Regole sulle polizze
A seguito delle nuove disposizioni normative (D.L. del 25 febbraio 2022 n. 13), a partire dal 21/03/2022 è possibile utilizzare nelle proprie asseverazioni: una polizza assicurativa “a scalare” oppure una “polizza dedicata”, il cui massimale deve avere una capienza minima pari a 500.000 euro.
Polizza a scalare
Sia per le nuove che per le vecchie polizze «a scalare» è attiva la funzione “Estendi”. Per le nuove asseverazioni che utilizzano una polizza «a scalare», il massimale delle stesse viene subito decurtato del costo complessivo previsto di progetto sin dal SAL iniziale. La capienza della polizza non viene quindi più diminuita solo dell’importo asseverato per quel SAL, ma dell’importo totale dei lavori dichiarati in sede di primo SAL. In caso di SAL precedentemente chiusi (ovvero prima del 21/03/2022, data di pubblicazione sul Portale SuperEcobonus delle nuove disposizioni normative), è possibile scegliere alternativamente tra una polizza «a scalare» o una polizza «dedicata». Il Portale individua in automatico l’elenco delle eventuali polizze «a scalare» presenti nell’Area Personale che abbiano sufficiente capienza e in corso di validità. Nel caso in cui una polizza «a scalare» precedentemente caricata non abbia più una sufficiente copertura, si consiglia di estendere la medesima polizza o alternativamente si ha la possibilità di caricare una polizza «dedicata».
Polizza Dedicata
Possono essere utilizzate in un nuovo SAL oppure in un SAL successivo a uno precedente già creato. Non è richiesta la capienza minima di 500.000 euro. Quando si tratta di un SAL iniziale, occorre che la polizza abbia una capienza tale da coprire il costo complessivo previsto di progetto, importo che viene decurtato subito sin dalla chiusura del primo SAL. Quando invece si tratta di un SAL successivo a uno precedente già creato, la polizza assicurativa deve coprire la differenza tra il costo complessivo previsto di progetto e l’importo già asseverato nel/i precedente/i SAL. In caso di variante in corso d’opera con incremento del costo complessivo previsto di progetto per un SAL successivo a uno precedente che utilizzava una polizza «dedicata», occorre estendere la polizza «dedicata» precedentemente utilizzata e agganciata al lavoro, a copertura del nuovo importo finale. In caso di variante in corso d’opera con diminuzione del costo complessivo previsto di progetto, la polizza «dedicata» invece rimane invariata nel Portale.
Giurisprudenza:
Sul tema, alcune recenti decisioni della Corte di Cassazione:
– Cass. civ. n.16596/2021 per cui “ in presenza di certificazioni qualificate sulla fattibilità dell’opera, giacché la presenza di tali certificazioni non modifica la natura dell’obbligazione dell’appaltatore come obbligazione di risultato …. che, in concreto, l’errore progettuale non sia palese e la relativa rilevazione esuli dalle cognizioni dell’appaltatore (cfr. Cass. civ. n.23524/2017: l’appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l’appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all’intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l’efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori”;
– Cass. pen. n.32044/2021 “… va preliminarmente rilevato che il delitto di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico (art.483 cod. pen.) si consuma non nel momento in cui il privato rende la dichiarazione infedele, ma in quello della relativa percezione da parte del pubblico ufficiale che la trasfonde nell’atto pubblico (Sez. 6, n.12298 del 16/01/2012, Citarella, Rv. 252554; Sez. 5, n. 10046 del 05/02/2008, Tarantola, Rv. 239123). “;
– Cass. pen. n.9749/2021 “Va richiamata, in proposito, la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale per configurare il delitto di crollo colposo è necessario che il crollo assuma la fisionomia del disastro, cioè di un avvenimento di tale gravità da porre in concreto pericolo la vita delle persone, indeterminatamente considerate, in conseguenza della diffusività degli effetti dannosi nello spazio circostante (ex plurimis, vedasi questa Sez. 4, n. 35684 del 05/07/2018 , Rv. 273412; n. 18432 del 1/04/2014, Papiani ed altri, Rv. 263886). … Ai fini dell’integrazione del reato di cui agli art. 434 e 449 del codice penale, per crollo di costruzione, totale o parziale, deve intendersi la caduta violenta ed improvvisa della stessa accompagnata dal pericolo della produzione di un danno notevole alle persone, senza che sia necessaria la disintegrazione delle strutture essenziali dell’edificio (così Sez. 4, n 2390 del 13/11/2011 in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato in presenza del distacco completo, su una linea lunga circa 150 metri, del rivestimento di mattoni che rivestiva la parete esterna di un edificio scolastico). Nel delineare la differenza rispetto all’ipotesi contravvenzionale di cui all’art.676 del codice penale questa Corte di legittimità ha precisato che nel delitto di crollo colposo si richiede che il crollo assuma la fisionomia del disastro, cioè di un avvenimento di tale gravità da porre in concreto pericolo la vita delle persone, indeterminatamente considerate, in conseguenza della diffusività degli effetti dannosi nello spazio circostante; invece, per la sussistenza della contravvenzione di rovina di edifici non è necessaria una tale diffusività e non si richiede che dal crollo derivi un pericolo per un numero indeterminato di persone (così la sopra citata Sez. 4, n.18432 del 1/4/2014 in cui la Corte ha qualificato l’originaria imputazione di cui agli artt.434 e 449 cod. pen., riferita ad un caso in cui si era verificato, durante lavori di straordinaria manutenzione, il crollo del solaio, senza interessamento delle strutture portanti e senza danni alle persone, nella contravvenzione di cui all’art.676, co. 2, cod. pen). …”;
– Cass. pen. n.15017/2021 “ …il giudizio sulla configurabilità del reato risulta coerente con la condivisa affermazione della giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 14432 del 29/02/2008, Rv. 239664), secondo cui, in tema di contravvenzioni antisismiche, la disciplina prevista dal Testo Unico dell’edilizia trova applicazione anche nel caso in cui la costruzione si trovi all’interno di una proprietà privata, in quanto la disciplina in esame è volta a tutelare dagli effetti delle azioni sismiche la “pubblica incolumità”, rientrando in tale concetto anche il possibile danno al singolo individuo e quindi allo stesso proprietario del manufatto. ….”.