Con la polizza assicurativa sulle merci trasportate si garantisce che i beni trasportati siano assicurati contro i danni o le perdite che si verifichino durante il trasporto. In tema di assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, ex art.1891 c.c., si prevede che in tali ipotesi i diritti derivanti dal contratto spettino all’assicurato, mentre il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza l’espresso consenso dell’assicurato stesso. Il contratto si caratterizza, quindi, per la scindibilità tra la posizione del contraente e quella dell’assicurato. ll beneficiario dell’assicurazione sarà il soggetto che al momento dell’evento assicurato é titolare dell’interesse assicurato e cioè chi, al momento dell’evento dannoso, risulti proprietario della cosa o di un diritto reale o di un diritto di garanzia o che, comunque, si trovi con la cosa assicurata in una relazione tale da subire un diretto pregiudizio patrimoniale per effetto della sua perdita. Il contraente, invece, può far valere i diritti derivanti all’assicurato, ma esige che quest’ultimo abbia espresso in proposito il proprio consenso, anche, implicitamente, ad esempio, mediante il sollecito all’assicuratore per il pagamento della indennità.

Il contratto di compravendita collegato, è disciplinato, dall’articolo 1510, secondo comma c.c. trattandosi di vendita con spedizione per cui,nel momento della consegna dei beni, da parte del venditore al vettore, si trasferisce anche la proprietà in capo al destinatario della merce. In ipotesi di sinistro o sottrazione del beni, quindi, il soggetto legittimato ad agire nei confronti dell’assicuratore è il compratore.

Questo il quadro giuridico tracciato sull’argomento, ex multis, dalla Cass. civ. n.13377/2018 che ha ulteriormente osservato:

– “alla stregua dell’art.1510, secondo comma, cod. civ, il venditore-mittente, rimettendo al vettore o spedizioniere le cose (specificate nella loro individualità) oggetto della vendita, non solo si libera dell’obbligazione della loro consegna e dei rischi connessi al loro perimento, ma trasferisce all’acquirente, salvo patto contrario, anche la loro proprietà, con la conseguenza che la qualità di assicurato, con detta consegna, si trasferisce dal venditore all’acquirente” ; .. ne consegue che la qualità di assicurato avente diritto all’indennizzo, nel contratto di assicurazione per conto di chi spetta, è rivestita non dal venditore ma dall’acquirente.”

Pertanto, la persona legittimata a domandare l’indennizzo è il destinatario, se il trasporto viene affidato dal venditore ad un vettore o ad uno spedizioniere, perché in tal caso, per effetto della consegna delle merce alla persona incaricata del trasporto, si trasferisce in capo al destinatario il rischio del perimento di essa, ai sensi dell’art.1510 cod. civ..