La Cassazione Civile n.3707/2019 ha ricordato quanto già espresso da Cass. civ. n.18637/2017, in ordine al servizio di deposito e custodia delle “cassette di sicurezza”, relative responsabilità e problematiche d’individuazione dei beni ivi riposti. La S.C. ha ribadito che “in tema di contratto bancario per il servizio delle cassette di sicurezza, nell’ipotesi di sottrazione dei beni custoditi a seguito di furto, ricorrendo la responsabilità della banca, l’onere della prova del danno subìto grava sull’utente, sebbene sia all’uopo ammissibile il ricorso a presunzioni semplici ed a prove testimoniali, risultando anzi esso doveroso ………. trattandosi di danni dei quali è estremamente difficile, se non impossibile, fornire la prova storica”. Nei giudizi di responsabilità degli istituti di credito per illecita sottrazione di quanto custodito in cassette di sicurezza, é doveroso, quindi, il ricorso alla prova per presunzioni per quanto concerne l’”an debeatur” e quindi l’esistenza del credito risarcitorio.
Proprio Cass. civ. n.18637/2017 aveva affrontato le tematiche di cui all’art.1839 c.c., precisando che con questo contratto a prestazioni corrispettive la banca si obbliga, verso il pagamento di un canone, a mettere a disposizione del cliente locali idonei all’espletamento del servizio delle cassette di sicurezza ed a provvedere alla custodia degli stessi ed alla integrità della cassetta, a prescindere dalla natura e dal valore degli oggetti immessi dal cliente – il quale ha diritto di mantenerne segreto il contenuto – elementi questi ultimi che restano estranei alle obbligazioni contrattuali delle parti” (Cass. Civ. n.2067/1995).
In questo quadro, la S.C., affermava “..le prestazioni cui la banca è tenuta non subiscono in linea di principio variazioni in dipendenza del valore degli oggetti immessi nella cassetta e, poiché non è configurabile in capo al cliente una violazione del dovere di buona fede per il solo fatto che egli abbia omesso di informare la banca in ordine ai beni immessi e al loro valore, la prevedibilità dei danni cui la banca può essere chiamata a rispondere in caso di inadempimento va correlata unicamente alle obbligazioni da essa assunte con la conclusione del contratto, a nulla rilevando perciò il fatto che sia mancata una siffatta comunicazione da parte del cliente non essendo essa suscettibile, in quanto estranea all’oggetto del contratto, di circoscrivere l’obbligo risarcitorio della banca sotto il profilo della imprevedibilità del danno, ai sensi e per gli effetti dell’art.1225 cod. civ.” (vds. Cass. civ. n.14462/2004).
Neppure in presenza di una clausola che contempli la concessione dell’uso della cassetta per la custodia di cose di valore non eccedente un determinato ammontare, si può lasciare l’onere al cliente di non inserirvi beni di valore complessivamente superiore e quindi negare, oltre detto ammontare, la responsabilità della banca per la perdita dei beni medesimi.
Tale clausola, quindi, “integra un patto limitativo non dell’oggetto del contratto, ma del debito risarcitorio della banca, in quanto, a fronte dell’inadempimento di essa all’obbligo di tutelare il contenuto della cassetta (obbligo svincolato da quel valore, alla stregua della segretezza delle operazioni dell’utente), fissa un massimale all’entità del danno dovuto in dipendenza dell’inadempimento stesso di cui all’art.1229, primo comma, cod. civ.” (Cass. civ. n.6225/1994). Come, infatti, già osservato da Cass. civ. n.20948/2009 trattasi di una clausola limitatrice della responsabilità del debitore nei casi di dolo o colpa, giacché in tal caso, operando essa sul piano della condotta e non su quello dell’evento, va infatti escluso che «tale clausola possa influire sulla limitazione quantitativa del danno risarcibile sotto il profilo della prevedibilità del danno stesso (art.1225 cod. civ.)”.
Per quanto concerne la prova dell’entità del danno, la giurisprudenza di legittimità, ha affermato che “nella prova del danno determinato dalla sottrazione dei beni depositati in cassetta di sicurezza, è ammissibile il ricorso a presunzioni semplici ed a prove testimoniali» (Cass. Civ. n.28067/2009), risultando, anzi, esso doveroso – tanto da giustificare in caso di omissione non adeguatamente motivata la cassazione della relativa decisione – trattandosi di danni dei quali, come in alcuni casi, è estremamente difficile, se non impossibile fornire la prova storica.
Utile e valido, anche, il giuramento estimatorio sia per individuare il numero, la qualità ed anche il valore dei gioielli custoditi all’interno di una cassetta di sicurezza e trafugati durante una rapina (Cass. civ. n.5090/2016).